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Certificati di assistenza al parto: il Garante chiede più riservatezza sulle interruzioni di gravidanza e l'anonimato della madre - 10 aprile 2000

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Certificati di assistenza al parto: il Garante chiede più riservatezza sulle interruzioni di gravidanza e l´anonimato della madre

Il trattamento dei dati personali contenuti nei nuovi certificati di assistenza al parto dovrà avvenire nel rispetto della privacy e in modo tale da garantire la riservatezza delle informazioni più delicate come quelle riguardanti le interruzioni di gravidanza e l´anonimato delle madri che non consentono di essere nominate.

Lo ha stabilito il Garante in un parere fornito su richiesta del ministero della Sanità in merito allo schema di decreto ministeriale che modifica il contenuto e la struttura del certificato di assistenza al parto ai fini delle rilevazioni statistiche sulle nascite, sulla mortalità infantile e sui nati affetti da malformazioni.

L´Autorità ha, innanzitutto, rilevato che il provvedimento del Ministero deve assumere la forma di regolamento ministeriale e non di semplice atto amministrativo, dal momento che individua i dati e le operazioni concretamente eseguibili nell´ambito delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite attraverso l´attività di certificazione sanitaria.

Ma soprattutto lo schema di decreto risulta privo di una serie di clausole volte a garantire l´anonimato e la piena riservatezza delle informazioni che saranno inserite nel certificato. Il nuovo modello di certificato, infatti, verrebbe ad essere composto di una sezione generale, contenente i dati anagrafici della madre, e di una parte ulteriore in cui verrebbero, prevalentemente, annotate le informazioni di carattere sanitario sullo stato di salute dei genitori e del neonato.

A tale riguardo il Garante ha chiesto al Ministero della Sanità di inserire nel decreto misure che consentano di evitare l´identificazione, anche indiretta, della donna che ha partorito attraverso il collegamento tra i suoi dati personali e le altre informazioni contenute nel certificato. I dati anagrafici dovranno, pertanto, essere conservati separatamente da quelli sensibili che possono rilevare a fini di ricerca statistica, come ad esempio le indagini sul numero delle interruzioni volontarie di gravidanza.

Nel suo parere, il Garante ha anche sottolineato l´obbligo per le strutture sanitarie di individuare il personale autorizzato ad effettuare le eventuali operazioni di ricongiungimento tra i dati sensibili e quelli anagrafici. Se i dati anagrafici sono contenuti in elenchi, registri o banche dati gestiti attraverso sistemi elettronici o automatizzati, si dovranno utilizzare tecniche di cifratura o codici identificativi che permettano di risalire agli interessati solo in caso di necessità.

Rilevato che nello schema di decreto si è tenuto conto del problema della riservatezza della donna che non vuole essere nominata, disponendo che nel certificato non compaiano il nome e cognome e il codice sanitario dell´interessata, l´Autorità ha però chiesto al Ministero di estendere tale garanzia anche alle altre informazioni anagrafiche suscettibili di consentirne l´identificazione anche in modo indiretto. Nel caso in cui la madre abbia chiesto l´anonimato, nel certificato non dovrebbero, ad esempio, comparire neppure i dati relativi al Comune di nascita e a quello di residenza.

E´ in ogni caso opportuno, secondo l´Autorità, che venga comunque lasciata la successiva possibilità al figlio della madre che non vuole essere nominata di poter accedere, anche a distanza di tempo, ad informazioni importanti per la tutela della propria salute, prevedendo che tra il certificato depurato dei dati personali e le altre informazioni di carattere sanitario relative al parto (per esempio, quelle contenute nella cartella clinica) venga mantenuta una forma di collegamento.

L´Autorità ha inoltre sollecitato l´amministrazione ad integrare lo schema di decreto con una norma che estenda anche alle regioni l´obbligo di eliminare gli elementi identificativi diretti dai certificati di assistenza al parto che vengono trasmessi ogni sei mesi al ministero della Sanità e successivamente comunicati all´Istat.

Il Garante ha, infine, richiamato l´attenzione del ministero della Sanità sulla necessità di adottare riguardo all´attività di certificazione, le misure minime di sicurezza previste dal regolamento n.318/1999 (ora peraltro interessato da una proposta di proroga in discussione alla Camera dei deputati) e sull´obbligo, per tutte le strutture pubbliche e private coinvolte nel flusso dei dati relativi al certificato di assistenza al parto, di provvedere a nominare i responsabili e gli incaricati del trattamento di queste informazioni.

Roma, 10 aprile 2000