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Provvedimento del 2 dicembre 2003 [1179437]

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[doc. web n. 1179437]

Provvedimento del 2 dicembre 2003

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata da Franco Dolce, rappresentato e difeso dall´Avv. Luca Roberto Sevardi, relativamente ad alcune trasmissioni di "Striscia la notizia";

Vista la documentazione in atti;

Visti gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Nel corso del programma televisivo "Striscia la notizia" trasmesso da "Canale 5" a partire dal 9 gennaio 2003 venivano proposti alcuni servizi che denunciavano una tentata truffa ai danni dei sindaci di Asiago e di Roana suscettibile di riverberare negativamente sulla "reputazione" della struttura organizzativa e redazionale del programma.

Dai servizi trasmessi risulta, infatti, che il segnalante, con la diversa collaborazione di due giornalisti, asserendo di poter influire sulla scelta dei servizi da trasmettere, ha richiesto a detti sindaci una somma di denaro quale corrispettivo della promessa intermediazione presso la redazione di "Striscia la notizia" finalizzata a far trasmettere, all´interno del programma, un reportage su alcuni fatti di interesse delle amministrazioni comunali (in particolare, la possibile chiusura di un presidio ospedaliero).

L´intera vicenda veniva narrata analiticamente attraverso una dettagliata ricostruzione dei fatti da parte dei conduttori della trasmissione anche grazie alla diffusione di un´intervista rilasciata dai sindaci interessati, alla registrazione di una conversazione telefonica intercorsa con il segnalante, nonché alle immagini e al contenuto di alcune conversazioni avvenute tra i soggetti sopra menzionati, la cui registrazione e riproduzione era stata ottenuta con l´ausilio di telecamere e di microfoni nascosti nei locali di una sede comunale.

Dalle registrazioni effettuate dalla troupe di "Striscia la notizia", e successivamente diffuse, risulta altresì la consegna, da parte di uno dei due sindaci, di un plico contenente ritagli di giornale, accettato dal segnalante e dai due giornalisti che lo accompagnavano nella falsa supposizione che lo stesso contenesse il denaro richiesto.

2. A seguito di questi accadimenti è pervenuta a questa Autorità la segnalazione di uno dei soggetti che si sarebbero qualificati come collaboratore o intermediario della trasmissione. Questi, tramite il proprio legale, ha asserito che il modo con il quale era stata documentata la vicenda da "Striscia la notizia" costituisce una «palese e grave violazione del suo diritto alla riservatezza, all´immagine, all´onore, alla reputazione, all´identità personale e/o professionale». Il segnalante ha fra l´altro sostenuto che il suo nome e la sua immagine sarebbero stati trattati in violazione delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, in quanto raccolti e diffusi senza il suo consenso, nonché mediante l´uso di artifici e tecniche invasive; la sua persona avrebbe inoltre formato oggetto di riferimenti inesatti, denigratori e diffamatori.

Il Garante ha poi acquisito le necessarie informazioni presso Mediaset S.p.A., titolare del trattamento, la redazione della trasmissione e i sindaci coinvolti.

Tali soggetti hanno fornito informazioni dichiarando, in particolare (pur con alcune incongruenze su profili che non incidono sulla valutazione dei fatti) che la registrazione della conversazione telefonica e degli incontri sarebbe avvenuta sulla base di preventivi accordi tra la redazione di "Striscia la notizia" e i sindaci. Inoltre, essa sarebbe stata effettuata al fine di precostituire una prova, da sottoporre all´autorità giudiziaria, del possibile illecito penale commesso dagli asseriti intermediari. A tal fine, il materiale, una volta raccolto, sarebbe stato poi conservato a fini di prova presso gli archivi redazionali.

Mediaset S.p.A. ha altresì rilevato che la registrazione della telefonata, la ripresa e la diffusione degli incontri si sarebbero rivelati tutti necessari a tutela dei propri diritti; obiettivo questo che, a suo avviso, non sarebbe stato possibile perseguire, nelle sole forme del procedimento penale, comunque attivato con informativa preventiva all´Arma dei carabinieri, con un esposto e con la consegna delle registrazioni.

La successiva diffusione al pubblico di tale materiale, avvenuta prima della sua consegna all´autorità giudiziaria, sarebbe stata necessaria per tutelare il nome e l´"immagine" della trasmissione nei riguardi del suo ampio pubblico e prevenire in tal modo ulteriori, possibili illeciti ai danni della stessa da parte del segnalante e dei soggetti che avevano operato con lui. Infine, la pubblicità data all´accaduto era giustificata anche dal punto di vista del corretto esercizio del diritto di cronaca, in ragione della rilevanza sociale della notizia e della peculiarità dell´intera vicenda, nonché dei relativi protagonisti.

OSSERVA:


3. Questa Autorità esamina la vicenda descritta in premessa al solo fine di accertare eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali, che trova applicazione nella fattispecie tenuto conto delle operazioni di trattamento effettuate (nella forma della raccolta, registrazione, elaborazione e diffusione) aventi ad oggetto suoni ed immagini riferiti a soggetti individuati.

Altri profili, concernenti la condotta dei diversi protagonisti della vicenda e gli asseriti profili diffamatori che sarebbero ravvisabili ad avviso del segnalante, restano demandati al vaglio della competente autorità giudiziaria. Dagli atti non si ravvisano poi i presupposti per la denuncia di reato per illeciti in materia di segretezza di conversazioni e comunicazioni.

4. Merita anzitutto valutare se il descritto trattamento di dati sia avvenuto in conformità alla legge n. 675/1996 e ad altre disposizioni applicabili, anche per la parte riguardante l´asserita necessità del consenso delle persone interessate, invocato dal segnalante.

Al riguardo non risultano fondate le argomentazioni tratte dalle informazioni richieste dall´Autorità che fondano, in sostanza, la liceità delle operazioni di trattamento effettuate sull´art. 12, comma 1, lett. h), della legge n. 675/1996 (in base al quale la raccolta di dati personali effettuata mediante la registrazione di suoni o immagini, senza il consenso dell´interessato, sarebbe da considerarsi lecita in quanto effettuata "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria"): requisito ulteriore previsto dalla legge, in tale eventualità, è infatti che i dati siano trattati unicamente "per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". Nel caso di specie, i dati personali raccolti, prima ancora della consegna delle registrazioni all´autorità giudiziaria, sono stati diffusi nelle menzionate trasmissioni in difformità da quanto previsto dall´art. 20, comma 1, lett. g), della medesima legge, il quale esclude appunto, la diffusione.

5. Deve poi valutarsi se le operazioni di trattamento effettuate siano compatibili con la disciplina sulla protezione dei dati personali con specifico riferimento all´invocato esercizio dell´attività giornalistica, richiamata anch´essa da Mediaset S.p.A..

Tali disposizioni, infatti, consentono la raccolta e la diffusione di dati personali indipendentemente dal mezzo utilizzato, anche senza il consenso dell´interessato, purché il titolare agisca nell´esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto dei limiti posti a tutela della riservatezza degli interessati, in particolare del principio dell´essenzialità dell´informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e) e 20, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996). Queste norme, trovano poi ulteriore specificazione nel "codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica" (provvedimento del 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

6. Ciò premesso, le vicende sopra descritte risultano di interesse pubblico: tale deve ritenersi, invero, la segnalazione di un grave episodio di malcostume (la cui rilevanza in termini di antigiuridicità è oggetto di valutazione in altre sedi), suscettibile di gettare un´ombra sulla correttezza dell´operato di una trasmissione giornalistica –seguita da un´ampia fascia di pubblico–, nonché di chi opera nell´ambito della sua redazione, in ordine ai criteri di selezione delle notizie da trasmettere e al modus operandi seguito. Ciò, ove si consideri anche la peculiarità del programma televisivo, noto al pubblico anche per denunce di prassi scorrette e fenomeni di malcostume.

Se dunque la notizia anche dettagliata dell´accaduto era meritevole di diffusione, nelle forme della trasmissione televisiva, resta da considerare se fosse necessario consentire anche la diretta e immediata individuazione degli autori di detti comportamenti, attraverso la loro indicazione nominativa e la diffusione dell´immagine.

A tale riguardo, non risulta giustificata la diffusione dell´immagine del segnalante e dei giornalisti che lo accompagnavano.

Tale eventualità poteva ricorrere laddove la diffusione dell´immagine fosse risultata realmente necessaria a soddisfare un´esigenza effettiva di informazione della collettività. Trattandosi, nel caso di specie, di soggetti sconosciuti alla generalità e che non svolgevano alcuna funzione di rilevanza pubblica, l´esigenza di informazione della collettività sarebbe stata comunque appagata consentendo agli ascoltatori di formarsi una chiara opinione sulla vicenda e di identificare do eventualmente solo i loro nomi, e astenendosi invece dalla diffusione del loro volto, ricorrendo a tecniche di mascheramento spesso utilizzate nella medesima trasmissione.

Per quanto attiene, infatti, all´immagine delle persone riprese, la loro diffusione è in contrasto anche con l´art. 10 c.c. e con gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

7. Sempre in considerazione delle deduzioni della società che richiamano le disposizioni sull´esercizio del diritto di cronaca, deve altresì rilevarsi che la stessa attività di raccolta dei dati personali è avvenuta, in relazione a tali fini, nell´inosservanza del principio di correttezza (art. 9 legge n. 675/1996) esplicitato anche nel citato codice di deontologia peraltro già segnalato da questa Autorità alla società e a Canale 5 (cfr. provvedimento del 22 luglio 1998, in Bollettino cit. n. 5/1998, p. 29) in base al quale il giornalista, nel raccogliere le informazioni ai fini di cronaca deve evitare artifici (art. 2 codice cit.) quali quelli utilizzati nel caso di specie mediante la registrazione di immagini e di suoni operata attraverso microfoni e telecamere nascosti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala a Mediaset S.p.A. e ai sindaci di Asiago e Roana la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione al loro ulteriore trattamento.

Roma, 2 dicembre 2003


IL PERSIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli