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Provvedimento del 16 febbraio 2006 [1248095]

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[doc. web n. 1248095]

Provvedimento del 16 febbraio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 7 ottobre 2005 inviata da Luigi Zuccherino con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di una e-mail promozionale non sollecitata, relativa al servizio di telefonia "Telericarica Più" offerto da Vodafone Omnitel N.V., chiedeva a tale  società conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 novembre 2005, con il quale l´interessato, non avendo ottenuto riscontro dalla società all´istanza ex artt. 7 e 8 ed avendo ricevuto in data 27 ottobre 2005 un´ulteriore e-mail promozionale, ha ribadito le proprie richieste, con particolare riferimento alla richiesta di cancellazione "definitiva e certa" dei dati personali che lo riguardano trattati per finalità promozionali, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 5 dicembre 2005, con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente sostenendo, tra l´altro:

  • che il consenso dell´interessato "viene richiesto contestualmente all´attivazione di servizi Vodafone e può sempre essere modificato dal cliente"  anche accedendo direttamente al sito www.190.it "a seguito di registrazione completa della propria Sim card (cd registrazione di secondo livello)";
  • che tale registrazione consente all´interessato di effettuare direttamente una serie di operazioni relative alla propria Sim, come l´interessato ha in effetti fatto in riferimento a due diverse utenze in data 29 luglio 2005, fornendo contestualmente, come richiesto dalla procedura, il proprio indirizzo e-mail;
  • che, in conseguenza della predetta registrazione e in relazione a quanto disposto dall´art. 130, comma 4, del Codice, lo username del ricorrente è stato iscritto automaticamente alle Newsletter Vodafone; "di tale circostanza è stato avvisato con la (…) e-mail di benvenuto in cui erano altresì contenute le informazioni per revocare autonomamente questa iscrizione (…) alle Newsletter Vodafone, servizio che permette mediante le ricezione di una e.mail di essere aggiornati sulle novità dell´offerta Vodafone";
  • che, mentre la registrazione alla "Newsletter 2 Vodafone One" è stata (…) revocata espressamente dall´interessato in data 29 luglio 2005, "tale revoca non è però stata disposta con riferimento alla Newsletter Vodafone per te";
  • di aver pertanto inviato la predetta "Newsletter Vodafone per te" all´indirizzo di posta elettronica dell´interessato, ma che, in ogni caso, a seguito della specifica richiesta dell´interessato, ha "provveduto a cancellare la sua iscrizione anche a quest´ultima newsletter" e che pertanto il medesimo "non risulta più iscritto ad alcuna newsletter";

VISTA la nota datata 11 dicembre 2005, con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota del 15 dicembre 2005 con cui l´Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 17 gennaio 2006 con la quale la società resistente ha confermato le proprie dichiarazioni, assicurando altresì che sono in corso di completamento "ulteriori puntuali controlli (…) al fine di comprendere se si siano verificati dei disguidi tecnici (…) che al momento non risultano";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, in relazione a tutte le richieste formulate dall´interessato un sufficiente riscontro nel corso del procedimento, avendo, in particolare, attestato più volte (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante) di aver cancellato i dati del ricorrente dall´archivio dei destinatari di tutte le Newsletter Vodafone;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto, in ragione del mancato riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli