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Provvedimento del 23 marzo 2006 [1272268]

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[doc. web n. 1272268]

Provvedimento del 23 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 14 dicembre 2005 da XY, (in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, KY), rappresentato e difeso dall´avv. Roberto Urbinati presso il cui studio ha eletto domicilio, nei confronti del Comune di Arzano e dell´Azienda unità sanitaria locale di Rimini, con il quale il ricorrente ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, anche di tipo valutativo, relativi a se stesso ed alla figlia minore, trattati dai predetti titolari in relazione al procedimento per l´affidamento della figlia medesima, nonché di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; rilevato che, esclusivamente nei confronti del Comune di Arzano, il ricorrente -nel contestare la liceità del trattamento dei dati personali contenuti nella relazione redatta da un´assistente sociale del comune, ne ha sollecitato il blocco in quanto trattati, a suo avviso, in violazione di legge, chiedendo anche l´attestazione che tale operazione fosse portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha altresì chiesto, solamente nei confronti del Comune di Arzano, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, nonché "l´integrazione, la rettifica o la cancellazione dei dati in possesso, al fine di individuare un profilo personale corrispondente a verità e tale da poter essere presentato (…) come oggettivamente comprovato nelle opportune sedi giudiziarie"; rilevato, infine, che il ricorrente ha chiesto di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 1° febbraio 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 16 gennaio 2006 con la quale l´A.u.s.l. di Rimini, nel sostenere che il mancato riscontro alle richieste formulate dal ricorrente con l´istanza ex art. 7 del Codice sarebbe dipeso solamente da "accidentali problemi di coordinamento tra gli uffici investiti", ha consentito l´accesso del ricorrente ai dati personali producendo copia della relazione redatta da una propria assistente sociale che "è stata trasmessa al Comune di Arzano, Ufficio servizi sociali, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale dei minorenni di Napoli" il quale ha disposto l´affidamento della minore KY alla madre; rilevato che, in ragione di tale adesione spontanea alle richieste del ricorrente, l´A.u.s.l. ha chiesto al Garante di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso con compensazione integrale delle spese del procedimento;

VISTA la nota fatta pervenire in data 16 gennaio 2006 con la quale l´Ufficio Servizi sociali del Comune di Arzano ha fornito al ricorrente copia della richiesta (datata 16 giugno 2004) di relazione socio-ambientale del Tribunale per i minorenni di Napoli rivolta all´ufficio stesso e relativa alla figlia del ricorrente nonché copia della stessa relazione redatta da un´assistente sociale dell´ufficio, e della sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli dell´8 novembre 2004 che ha disposto l´affidamento; rilevato che tale titolare del trattamento ha precisato altresì che i dati sarebbero stati desunti da un colloquio con la madre della minore e sarebbero "stati riportati unicamente nella relazione redatta dall´assistente sociale (…) e successivamente inviata solo al Tribunale per i minorenni di Napoli che ne aveva fatto richiesta";

VISTA la nota inviata in data 26 gennaio 2006 con la quale il ricorrente, nel precisare di ritenersi soddisfatto del riscontro ricevuto dall´A.u.s.l. di Rimini, ha rilevato come, al contrario, il riscontro ottenuto dall´Ufficio servizi sociali del Comune di Arzano sarebbe incompleto in quanto tra i dati personali contenuti nella documentazione messa a disposizione del ricorrente non vi sarebbe traccia di quelli concernenti la relazione inviata dall´A.u.s.l. di Rimini; rilevato, inoltre, che nei confronti del Comune di Arzano il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, mentre nei confronti dell´A.u.s.l. di Rimini, ha confermato esclusivamente la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta il 2 marzo 2006 con la quale la responsabile del settore legale del Comune di Arzano, nel sostenere che i dati contenuti nella copia della relazione ricevuta dai colleghi dell´A.u.s.l. di Rimini non sarebbero stati inclusi nella documentazione fornita al ricorrente nella convinzione che a ciò avessero già provveduto i colleghi riminesi, ha comunque ribadito che l´ufficio non detiene, in relazione al ricorrente, "ulteriori documenti che non siano già in possesso del legale del sig. XY";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dell´A.u.s.l. di Rimini ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo tale titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;

RILEVATO che il Comune di Arzano non ha invece riscontrato integralmente la richiesta di accesso ai dati personali formulata dal ricorrente, avendo omesso di comunicare quelli contenuti nella relazione ricevuta dall´A.u.s.l. di Rimini; ritenuto, pertanto, di dover accogliere in parte il ricorso limitatamente a tale richiesta e di ordinare al medesimo comune di integrare il parziale riscontro già fornito, comunicando al ricorrente tutti gli eventuali ulteriori dati personali che riguardano lo stesso e la figlia minore, oltre quelli già comunicati, contenuti nella relazione in questione o in eventuali altri fascicoli o documenti, entro il 30 aprile 2006, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO di accogliere il ricorso anche in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, non avendo il comune fornito alcuna indicazione in merito, e ritenuto di dover quindi ordinare allo stesso di corrispondere a tale richiesta, sempre entro il 30 aprile 2006, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti del Comune di Arzano, limitatamente alle informazioni già messe a disposizione dell´interessato;
RITENUTO di dover dichiarare infondata la richiesta di blocco dei dati e della relativa attestazione, avanzata nei confronti del solo Comune di Arzano, in considerazione del fatto che, con riferimento ai dati personali relativi al ricorrente ed alla figlia minore trattati in relazione al citato procedimento di affidamento, dalla documentazione in atti non si desumono elementi che connotino in termini illeciti il trattamento effettuato, su richiesta del Tribunale per i minorenni, dai competenti uffici comunali;

CONSIDERATO che in ordine alle richiesta di conoscere l´origine di tali dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché i soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi, il Comune di Arzano ha invece fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro e che deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine a tali profili;

RITENUTO, infine, che le restanti richieste di "integrazione, rettifica (…) dei dati in possesso, al fine di individuare un profilo personale corrispondente a verità", parimenti  formulate nei confronti del solo Comune di Arzano, devono essere dichiarate inammissibili, in relazione a quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del Codice, presupponendo, sostanzialmente, una istanza di modifica di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi ed opinioni espresse da incaricati del comune nell´ambito di un´attività di "indagine sociale e visita domiciliare" effettuata in riferimento a specifiche richieste dell´autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Comune di Arzano, nella misura di euro 200, e dell´A.u.s.l. di Rimini, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dell´A.u.s.l. di Rimini;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali che riguardano il ricorrente e la figlia minore formulata nei confronti del Comune di Arzano, limitatamente ai dati personali contenuti nelle relazioni non ancora messe a disposizione dell´interessato, ordinando al comune di corrispondere a tale richiesta entro il 30 aprile 2006, dandone conferma a questa Autorità e all´interessato entro lo stesso termine;

c) accoglie il ricorso anche in relazione alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, formulata nei confronti del Comune di Arzano, ed ordina allo stesso di corrispondere a tale richiesta entro il medesimo termine di cui alla lettera b);

d) dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Comune di Arzano limitatamente ai dati personali già messi a disposizione dell´interessato nel corso del procedimento;

e) dichiara, parimenti, non luogo a provvedere nei confronti del Comune di Arzano in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, nonché i soggetti cui i dati personali sono stati comunicati o diffusi;

f) dichiara infondata le richiesta di blocco dei dati e di relativa attestazione formulata nei confronti del Comune di Arzano;

g) dichiara inammissibili le restanti richieste di integrazione e rettifica dei dati personali formulate nei confronti del Comune di Arzano;

h) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi nella misura di 200 euro a carico del Comune di Arzano e di 100 euro a carico dell´A.u.s.l. di Rimini, i quali dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli