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Provvedimento del 1 giugno 2006 [1304427]

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[doc. web n. 1304427]

Provvedimento del 1 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Silvia Brini, rappresentata e difesa dall´avv. Ermelinda Elia presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Unicredit Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

L´interessata ha proposto ricorso lamentando di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza con la quale aveva chiesto, ai sensi dell´art. 119 del d. lg. n. 385/1993 e dell´art. 7 del Codice, che le fosse inoltrata "copia" della documentazione bancaria relativa ad un rapporto di conto corrente ad essa intestato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti (art. 147).

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina l´esercizio dei diritti riconosciuti all´interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonchè la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c ), e artt. 145 ss.); individua, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al/i titolare/i o al/i responsabile/i del trattamento e da questi disattese anche in parte.

Al fine di consentire l´esatta individuazione dei diritti fatti valere dal ricorrente, quest´ultimo deve allegare copia della previa istanza inoltrata al titolare del trattamento (art. 147, comma 2, lett. a), del citato Codice). Ciò, anche in considerazione del fatto che, sebbene la richiesta possa essere rivolta al titolare o al responsabile del trattamento "senza formalità" (art. 8, comma 1, del Codice), la stessa deve essere tuttavia intesa ad esercitare gli specifici diritti previsti dal citato art. 7. Tra questi, è compreso, in particolare, il diritto di accesso ai dati personali il quale consente di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile solo dei dati personali riguardanti l´interessato, conservati effettivamente ed attualmente dal titolare del trattamento (dati che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice). Il diritto di accesso non permette invece di ottenere direttamente, sempre e comunque, copia integrale della documentazione che contenga tali dati e che sia eventualmente detenuta dal titolare del trattamento.

Nel caso di specie, nonostante la ricorrente faccia riferimento nel ricorso ad una richiesta di "accedere ai dati personali che la riguardano", che sarebbe stata formulata precedentemente nei confronti dell´istituto di credito resistente, l´istanza allegata al medesimo ricorso non è in realtà qualificabile come atto di previo esercizio dei diritti di cui al citato art. 7. Né, a seguito della richiesta di regolarizzazione rivolta da questa Autorità in data 4 aprile 2006, la ricorrente ha prodotto copia di un altro documento qualificabile come tale.

La nota indicata dalla ricorrente quale istanza ex artt. 7 e 8 del Codice non può, infatti, validamente qualificarsi alla stregua di un atto di esercizio dei citati diritti, contenendo solo una ben diversa richiesta di ottenere copia di documentazione detenuta dall´istituto di credito, richiesta che appare chiaramente volta ad esercitare il diritto di cui all´art. 119 del d.lg. n. 385/1993 (c.d. testo unico bancario) ai sensi del quale il cliente può ottenere copia della documentazione detenuta dall´istituto di credito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 1° giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1304427
Data
01/06/06

Tipologie

Decisione su ricorso