g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 giugno 2006 [1318686]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1318686]

Provvedimento del 21 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Patrizio Zara, rappresentato e difeso dall´avv. Alessio Pressi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Liusca Del Monaco, in qualità di amministratore dei condominii 1/I e 1/M appartenenti al "super-condominio Fontana di Polo";

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

L´interessato, condomino del "super-condominio di Fontana di Polo", "incaricato" di convocare un´assemblea "generale del complesso condominiale  da 1/C a 1/S" del medesimo condominio, ha proposto ricorso al Garante lamentando di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza con la quale aveva chiesto all´amministratrice dei complessi condominiali 1/I e 1/M "l´invio dei nominativi" dei condomini appartenenti ai citati complessi e dei "relativi millesimi di proprietà". 

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato (art. 148, comma 1, lett. a)).

Il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate  in riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del Codice, richieste avanzate precedentemente e negli stessi termini dal medesimo interessato al/i titolare/i o al/i responsabile/i del trattamento e da questi disattese anche in parte. Tra le situazioni tutelate, è compreso, in particolare, il diritto di accesso ai dati personali il quale consente al solo interessato (ovvero alla persona, fisica o giuridica, alla quale si riferiscono i dati) di ottenere la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, detenuti dal titolare del trattamento. Il diritto di accesso non può essere invece utilizzato per conoscere dati personali relativi a soggetti terzi.

Nel caso di specie, l´interessato ha chiesto di conoscere per effetto del citato art. 7 i dati personali relativi ai nominativi e ai "millesimi di proprietà" degli altri soggetti appartenenti a due complessi condominiali del super-condominio al quale lo stesso appartiene, anziché –come avrebbe potuto– dati personali che lo riguardano.

In proposito va rilevato che il Garante, nel provvedimento generale dell´11 maggio 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web 1297626) adottato con riferimento appunto al trattamento dei dati personali effettuato nell´ambito delle amministrazioni condominiali, ha ribadito che il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato solo dall´interessato e non è quindi "riconosciuto al partecipante [ad un condominio] in ordine ai dati personali riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o all´intera compagine condominiale" (vedi punto 5 del citato provvedimento). Resta tuttavia impregiudicata la possibilità per il condomino di conoscere, con altra modalità e procedura, tali informazioni, in misura pertinente e necessaria rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni, secondo quanto disposto dal codice civile e nei termini previsti dal predetto provvedimento (artt. 1117 ss. c.c. e art. 66 disp. att. c.c.).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1318686
Data
21/06/06

Tipologie

Decisione su ricorso