Servizi on line e consenso dei clienti - 3 aprile 2007
Servizi on line e consenso dei clienti - 3 aprile 2007
Servizi on line e consenso dei clienti
Non si può condizionare la fornitura di servizi on line all´uso dei dati a fini di marketing. Il Garante ha vietato ad Enel S.p.a. di continuare ad utilizzare ai fini di marketing i dati personali di clienti, che sono risultati raccolti in modo non legittimo, e ha prescritto le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alle norme sulla privacy.
L´intervento del Garante si è reso necessario dopo che alcuni cittadini avevano segnalato le modalità di registrazione al sito web della società. Tramite il suo sito, infatti, l´Enel offriva una pluralità di servizi per la sottoscrizione dei quali richiedeva i dati degli interessati e di esprimere il consenso all´ uso. La richiesta di consenso, tuttavia, riguardava non solo l´"autorizzazione" del cliente all´impiego dei propri dati personali per la fornitura di un determinato servizio, ma anche per l´ulteriore finalità di marketing. Il cliente che sottoscriveva il contratto si trovava, quindi, obbligato a dover manifestare anche un consenso a ricevere periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità, materiale promozionale, annunci interni, comunicazioni commerciali da parte di Enel. Le comunicazioni commerciali riguardavano anche prodotti e servizi di terzi.
La società per un verso chiedeva, dunque, un consenso che, quando si tratta di eseguire obbligazioni derivanti da contratti, non è affatto necessario; per altro verso, condizionava l´esecuzione del contratto all´uso dei dati dei clienti anche per altri fini.
Con il provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, l´Autorità ha, pertanto, vietato all´Enel di proseguire ad utilizzare per fini di marketing i dati raccolti secondo queste modalità e ha imposto precise misure per garantire ai clienti di poter esprimere liberamente il proprio consenso per l´utilizzo dei dati a fini di marketing, con modalità e in un ambito del tutto distinto da quello relativo al conferimento dei dati indispensabili per dare esecuzione al contratto. Enel dovrà, inoltre, riformulare anche il modello di informativa ai clienti.
Roma, 3 aprile 2007
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