Provvedimento del 15 novembre 2007 [1470505]
Provvedimento del 15 novembre 2007 [1470505]
[doc. web n. 1470505]
Provvedimento del 15 novembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 26 giugno 2007, presentato da Rosaria Caputo, rappresentata e difesa dall´avv. Rossella Pucarelli, nei confronti di Banca nazionale del lavoro S.p.A. con il quale la ricorrente (ex correntista della banca) ha ribadito la richiesta avanzata anche in riferimento all´art. 7 del Codice (alla quale non era stato fornito un riscontro ritenuto idoneo) volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano relativi al "contratto di c/c n. 8783 cessato in data 26 novembre 1999", nonché ai relativi estratti conto "a far data dal 31/3/1999 e sino al 30 giugno 1999", chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessata, nonché la nota del 18 settembre 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota anticipata via fax il 24 luglio 2007 con la quale la banca resistente ha comunicato alcuni dati identificativi dei vari rapporti contrattuali intercorsi con l´interessata (anche ulteriori rispetto a quelli richiesti in sede di interpello preventivo) e ha ribadito quanto sostenuto con nota del 7 maggio 2007, manifestando la propria disponibilità a fornire le informazioni relative al citato conto corrente solo previo pagamento delle commissioni a suo avviso dovute (ai sensi dell´art. 119 del d.lg. 385/93), nella misura prevista nel "Foglio Informativo" (allegato alla predetta nota del 7 maggio 2007);
RILEVATO che il ricorso viene preso in considerazione esclusivamente in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali relativi al citato rapporto di conto corrente, formulata alla banca con le istanze del 4 aprile e del 17 maggio 2007 le quali contengono un esplicito richiamo all´articolo 7 del Codice, accanto a distinti riferimenti all´acquisizione di copia di documenti, nonchè a richiami a normative diverse da quelle relative alla protezione dei dati personali;
CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi della disciplina sul trattamento dei dati personali, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente dati personali dell´interessato, imponendo il solo obbligo di estrapolare dai propri archivi e documenti i dati personali del richiedente oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali altri dati relativi a terzi; rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", se l´estrazione dei dati "risulta particolarmente difficoltosa";
RILEVATO che, nel caso di specie, la richiesta della ricorrente risulta fondata in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione dei dati personali che la riguardano inerenti al citato rapporto di conto corrente, come delimitata nella istanza del 4 aprile 2007, e secondo le modalità di cui al predetto art. 10;
RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, il solo esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, se fatto valere con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere, in termini onerosi, copia di interi atti e documenti bancari;
RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati alla ricorrente;
RITENUTO, invece, che il ricorso deve essere accolto in ordine a tutti i dati personali della ricorrente riferiti al conto corrente n° 8783 (ivi comprese le informazioni contenute nei relativi estratti conto) non ancora comunicati all´interessata e che va ordinato a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di comunicare in forma intelligibile alla ricorrente, entro il 20 dicembre 2007 e secondo le predette modalità, i dati personali richiesti, dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;
RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, anche in riferimento alla rilevante presenza nella richiesta di profili riguardanti solo il predetto d.lg. n. 385/1993;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta della ricorrente di avere accesso a tutti i dati personali che la riguardano relativi al conto corrente n° 8783 e ordina a Banca nazionale del lavoro S.p.A. di comunicare i dati richiesti entro il 20 dicembre 2007 dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento, entro il medesimo termine;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali già comunicati alla ricorrente;
c) dichiara compensate le spese del procedimento;
Roma, 15 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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