Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1480532]
Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1480532]
[doc. web n. 1480532]
Provvedimento del 14 dicembre 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTE le istanze avanzate, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, da XY nei confronti dell´avv. WZ dopo che questi, nell´ambito di una controversia relativa all´installazione di un ascensore nello stabile presso il quale l´interessata risiede, aveva prodotto in un giudizio civile ancora pendente dinanzi al Tribunale di Nola una memoria contenente alcuni riferimenti a dati personali che la riguardano (in particolare, dati relativi alla situazione lavorativa dell´interessata e una sua foto); rilevato che, con tali istanze, l´interessata ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di tali dati e la loro comunicazione, di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità, la logica e gli estremi identificativi di titolare e responsabile del trattamento, nonché i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che l´interessata ha anche chiesto la cancellazione o il blocco di tali dati e l´attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
VISTO il ricorso presentato il 25 luglio 2007 da XY nei confronti dell´avv. WZ, con il quale la ricorrente, non ritenendo idoneo il riscontro ricevuto, ha ribadito le proprie richieste e, in particolare, quelle relative al blocco e alla cancellazione dei dati;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 29 ottobre 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;
VISTE le memorie pervenute il 13 e il 21 settembre 2007 con le quali l´avv. WZ, nell´illustrare la vicenda che ha prodotto il giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Nola, ha fornito riscontro alle richieste dell´interessata, in particolare indicando l´origine dei dati –fornitigli da uno dei propri assistiti (un condomino dello stabile nel quale abita la ricorrente che ha scattato la fotografia depositata in giudizio)– e le finalità del trattamento effettuato (volto a dimostrare in giudizio la capacità della ricorrente di deambulare, anche indossando scarpe con i tacchi, e quindi la dubbia necessità dell´installazione del citato ascensore); rilevato inoltre che il resistente ha negato la cancellazione dei dati in questione dal momento che gli stessi, lecitamente acquisiti e tutti acquisiti al fascicolo d´ufficio conservato presso il Tribunale di Nola, sono allo stato necessari per far valere un diritto in sede giudiziaria; rilevato che il resistente ha chiesto al Garante che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;
VISTE le note pervenute il 20 settembre, 15 ottobre e il 16 novembre 2007 con le quali la ricorrente ha contestato il riscontro, precisando comunque di avere, alla fine, potuto verificare che la fotografia prodotta in giudizio ritrarrebbe solo "una stradina e, di spalle, una signora irriconoscibile";
VISTE le memorie del 17 ottobre e del 29 novembre 2007 con le quali il resistente, nel sostenere la liceità del trattamento effettuato, ha precisato che il proprio assistito, "all´atto della consegna della fotografia, ribadiva che il soggetto ritrattovi era la sig.ra XY" e che, per tale ragione, la stessa è stata allegata alla memoria prodotta nel procedimento civile ed in essa citata, peraltro "senza alcuna descrizione";
RILEVATO di dover dichiarare infondata la richiesta di cancellazione o blocco dei dati in questione tenuto conto che, allo stato, gli stessi non risultano acquisiti in modo illecito e risultando trattati dal resistente per tutelare in sede giudiziaria un diritto di un proprio assistito (cfr. art. 24, comma 1, lett. f), del Codice);
RILEVATO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle restanti richieste tenuto conto del riscontro fornito dal resistente alle stesse nel corso del procedimento;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei dati;
b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;
c) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Roma, 14 dicembre 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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