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Provvedimento del 14 dicembre 2007 [1480595]

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[doc. web n. 1480595]

Provvedimento del 14 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 24 luglio 2007, presentato da Salvatore Greco, rappresentato e difeso dall´avv. Valentino Billone, nei confronti di Crif S.p.A., Ctc-Consorzio per la tutela del credito (rappresentato e difeso dall´avv. Gianfranco Di Rago) e Bipitalia Ducato S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto ai predetti titolari di sistemi di informazioni creditizie (sic) di cancellare dai propri archivi i dati che lo riguardano riferiti a un prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A in data 7 ottobre 2002 ed estinto con segnalazione di ritardi nei pagamenti (regolarizzati a giugno 2006); visto che il ricorrente ha anche chiesto all´ente finanziatore di attivarsi per ottenere la cancellazione medesima, sostenendo di aver "sollecitamente provveduto a sanare le irregolarità, estinguendo il finanziamento";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 luglio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 ottobre 2007 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 14 settembre 2007 ed il 14 novembre 2007 con le quali Bipitalia Ducato S.p.A. ha, tra l´altro, sostenuto che, "stante il mancato pagamento delle rate in scadenza ed il persistere dello stato di insolvenza, (…) l´andamento dei pagamenti ed i relativi ritardi sono stati trattati e comunicati ai sistemi di informazioni creditizie (…), nei termini di cui all´informativa resa al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento (…) e previo consenso rilasciato in forma specifica" dall´interessato medesimo; rilevato che per tali ragioni la società ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di attivarsi per la cancellazione dei dati contestati trattandosi di informazioni conservate legittimamente dai citati sic nel rispetto di quanto previsto dall´art. 6, comma 2, lett. b) del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;

VISTE le note inviate via fax il 17 settembre 2007 e il 9 novembre 2007 con le quali Crif S.p.A. ha parimenti sostenuto di non poter accogliere la richiesta del ricorrente di cancellazione dei dati in questione in quanto riferiti al citato prestito finalizzato erogato da Bipitalia Ducato S.p.A., ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (più di 8 rate) regolarizzati a giugno 2006"; visto che, ad avviso della società, la conservazione di tali dati sarebbe lecita, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" che possono essere trattate anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. 16 novembre 2004, n. 9 in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); visto che nel caso di specie non è ancora interamente decorso il termine di 24 mesi dalla data di regolarizzazione degli inadempimenti;

VISTE le note inviate via fax il 17 e il 20 settembre 2007 con le quali anche Ctc-Consorzio per la tutela del credito ha ritenuto lecito il trattamento dei dati personali riferiti al ricorrente e la loro conservazione nel proprio archivio "per un periodo di 24 mesi a partire dalla data della regolarizzazione dei pagamenti (…)" così come richiesto dal citato art. 6, comma 2, lett. b) del codice di deontologia e di buona condotta;

RILEVATO, pertanto, che la richiesta di cancellazione delle citate informazioni creditizie di tipo "negativo" relative al ricorrente censite nei sic gestiti dalle resistenti, e oggetto di contribuzioni a tali sistemi da parte dell´ente finanziatore, deve essere dichiarata infondata, non risultando trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti superiori a due rate o mesi regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6 del medesimo codice di deontologia e di buona condotta) e risultando, dalla documentazione in atti, osservate anche le altre disposizioni del predetto codice deontologico;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;
b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 14 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli