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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1695144]

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[doc. web n. 1695144]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

CON istanza del 14 luglio 2009, formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice per la protezione dei dati personali, il dott. XY, KW della Polizia di Stato, sosteneva che, a seguito di un´istanza di accesso a documenti amministrativi avanzata ai sensi della L. n. 241/1990, era venuto a conoscenza di una nota redatta dal Questore di HZ il JW, nella quale si faceva riferimento ad alcune sue attività, e precisamente: a tre pubblicazioni letterarie ("ZY"; "QW"; "XJ"); alla fondazione di un´associazione, "JK"; alla realizzazione di un sito Internet (YJ). Poiché, a suo avviso, la menzione di tali attività comportava un trattamento di dati di natura sensibile in aperto contrasto con l´art. 20 del Codice per la protezione dei dati personali, in quanto diretto a costituire "una pregiudiziale valutativa" nei suoi confronti a fini disciplinari, peraltro sulla base di "dati non indispensabili per punire l´eventuale mancanza di doveri di imparzialità" (…) "che deve nascere da fatti accertati", il dott. XY chiedeva la cancellazione dalla suddetta nota dei dati concernenti le sue opinioni e di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento;

CON ricorso dell´11 settembre 2009, il dott. XY, stante il mancato accoglimento dell´interpello preventivo, ha adito il Garante per la protezione dei dati personali e, nel riaffermare l´avvenuta violazione, da parte dell´amministrazione di appartenenza, del disposto di cui all´art. 20 del d.lgs. n. 196/2003 –e pur riconoscendo "appieno il diritto dell´Amministrazione della Pubblica Sicurezza di avere nella propria disponibilità tali dati perché pubblici, operante la causa di giustificazione del consenso dell´avente diritto"- in via principale si è opposto al trattamento dei dati, chiedendone anche la cancellazione; in via subordinata, ove detti dati fossero "nella disponibilità della Direzione Centrale per le Risorse Umane perché, in definitiva, pubblici", il ricorrente ne ha chiesto "la conservazione (mediante collazione) presso la Segreteria del Capo della Polizia, quale unico Organo titolare della potestà disciplinare", quale "direttivo dell´Amministrazione della P.S. a norma del Dpr 737/81", e quindi deputato "per la generalità dei funzionari alla vigilanza disciplinare circa i comportamenti tenuti, in servizio e fuori";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 settembre 2009,  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, nonché la successiva nota del 12 novembre 2009, con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 8 ottobre 2009, con la quale il Ministero dell´Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel riferire di aver già fornito riscontro all´interpello dell´interessato con una comunicazione notificatagli il 29 agosto 2009,  ha ribadito che il trattamento dei dati del ricorrente, operato attraverso la nota redatta dal Questore di HZ il JW, doveva ritenersi del tutto lecito proprio in ragione di quanto disposto dalla specifica normativa. Più precisamente, il Ministero, dopo aver richiamato l´art. 24 del d.P.R. 686/57 che, disciplinando la tipologia di documenti da inserire nel fascicolo personale dei dipendenti, consente di acquisire "ogni altro atto che possa interessare la carriera dell´impiegato", ha evidenziato che la nota in oggetto sicuramente afferiva al rapporto di impiego del ricorrente ed era stata acquisita "in ragione di previste e doverose attività di servizio ed a seguito di regolare corrispondenza tra uffici" della stessa amministrazione; pertanto, non poteva assolutamente essere accolta la richiesta di cancellazione dei dati, anche alla luce di quanto statuito dall´art. 28 del d.P.R. n. 686/1957, "che, lungi dal prevederne la fisica distruzione, ne ammette solo l´espunzione". Inoltre, con specifico riferimento alla domanda subordinata, volta ad ottenere l´eventuale conservazione del documento presso la segreteria del Capo della Polizia, il Ministero precisava che, anche "nelle ipotesi in cui sia normativamente prevista l´espunzione degli atti dal fascicolo personale del dipendente", essi debbono essere "trasmessi all´archivio", dal quale possono essere estratti solo per ordine scritto del Ministro o del capo del personale, che debbono indicare a quale autorità essi possono essere comunicati o concessi in visione. Inoltre, nel rammentare che, comunque, tale possibilità è prevista solo per i documenti tassativamente indicati nell´art. 25 del d.P.R. 686/57, tra i quali non potrebbe essere annoverato il documento in questione, il Ministero ha contestato l´affermazione secondo cui alla raccolta dei dati sarebbe conseguita una "pregiudiziale valutativa" in ambito disciplinare, in quanto, come dimostrato dalla documentazione prodotta, ciò che era stato sanzionato nella vicenda disciplinare che aveva riguardato il ricorrente (nei cui confronti era stato effettuato un "richiamo orale") era solo "la tenuta di un comportamento non consono ad un appartenente all´Amministrazione della pubblica sicurezza"; infine, la resistente, nel ribadire il diniego alla cancellazione, evidenziava che "il mantenimento della documentazione al carteggio del fascicolo del dipendente" costituiva una garanzia per i suoi interessi, impedendo "possibili ulteriori iniziative in merito alla specifica vicenda per il principio del ne bis in idem che regolamenta l´esercizio della potestà disciplinare";

VISTE le successive note datate 12 ottobre, 9 novembre e 26 novembre 2009, con le quali entrambe le parti hanno rispettivamente ribadito le rispettive argomentazioni difensive;

RILEVATO che, nel caso in questione, il Ministero dell´interno risulta pacificamente aver intrapreso un trattamento di dati anche sensibili dell´interessato, in quanto le informazioni oggetto di conservazione (attraverso l´acquisizione al fascicolo personale della nota redatta dal Questore di HZ il JW) attengono ad opinioni espresse dall´interessato sia attraverso pubblicazioni, sia in occasione della sua partecipazione ad incontri e convegni. In particolare, nella suddetta nota risulta un riferimento ad un intervento effettuato ad un convegno tenutosi il ZH, nel corso del quale il ricorrente avrebbe sostenuto che un´eventuale riorganizzazione di tipo federale della Polizia di Stato sarebbe stata in grado di proteggere "l´Istituzione da ruberie e da croniche mancanze riconducibili all´accentramento nella capitale" (vedi nota 7 marzo 2008); e, in proposito, il ricorrente ha sostenuto che tali informazioni –a suo dire non provate- avrebbero determinato la nascita di un procedimento disciplinare basato su "una discriminazione per opinioni", a conclusione del quale era stata irrogata a suo carico una sanzione disciplinare (impugnata per ricorso straordinario al Capo dello Stato);

RILEVATO che il ricorrente, nell´interpello preventivo, aveva chiesto soltanto di conoscere le generalità del responsabile del trattamento e di ottenere la cancellazione dei dati oggetto di trattamento, mentre in sede di ricorso, parzialmente modificando le originarie domande, si è opposto al trattamento dei dati, chiedendone la cancellazione, ed ha anche formulato un´ulteriore richiesta in ordine alle possibili modalità di conservazione delle informazioni personali (da effettuarsi, a suo dire, solo presso la Segreteria del Capo della Polizia);

RITENUTO, pertanto, che l´unica domanda ammissibile risulta essere quella di cancellazione dei dati, stante la mancata previa formulazione sia della domanda di opposizione, sia di quella sulla conservazione -peraltro neanche prevista dall´art. 7 del d. lgs. n. 196/2003- in occasione dell´interpello al titolare del trattamento;

RILEVATO che secondo quanto previsto dall´art. 81 ("norme di comportamento politico") della legge n. 121/1981, nonché dal d.P.R. n. 737/1981  e dal d.P.R. n. 782/1985, gli appartenenti alle forze di polizia, in ogni circostanza, debbono serbare comportamenti che non debbono recare alcun nocumento alla funzione e al decoro dell´amministrazione di appartenenza, e che il d.P.R. 686/1957 (Norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato), in relazione al contenuto del fascicolo personale dei dipendenti, prevede, tra l´altro, l´inserimento sia dei "rapporti informativi e dei giudizi complessivi", sia di "ogni altro atto che possa interessare la carriera dell´impiegato" (art. 24, nn. 2 ed 8);

RILEVATO, ai sensi dell´art. 20 del d.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati sensibili da parte di un soggetto pubblico, ove non ricorra l´ipotesi prevista dal primo comma di detto articolo, può essere svolto in presenza di un´espressa disposizione di legge che specifichi la sola finalità di rilevante interesse pubblico perseguita, purché al contempo sussista anche una norma regolamentare che indichi i tipi di dati sensibili che possono essere trattati e le operazioni eseguibili; atteso che, con riferimento ai rapporti di lavoro, l´art. 112, comma 1, lett. g) del Codice indica, quale rilevante finalità di interesse pubblico, quella diretta all´accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, mentre il D.M. n. 244 del 21 giugno 2006 ("Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero dell´interno, in attuazione degli articoli del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196") fa espresso riferimento, tra le operazioni di trattamento, all´acquisizione di atti al fascicolo personale dei dipendenti;

RILEVATO che la nota della Questura di HZ ha costituito un atto prodromico ai fini dell´instaurazione di un procedimento disciplinare conclusosi con l´irrogazione di una sanzione (peraltro ancora oggetto di impugnazione), e che quindi essa riveste tutt´oggi rilevanza sul piano della gestione del rapporto di lavoro, sicché, alla luce delle suindicate norme, non solo la sua conservazione all´interno del fascicolo personale risulta legittima, ma anche il relativo trattamento di dati personali, anche sensibili, non può essere considerato illecito;

RITENUTO, quindi, che il ricorso non possa trovare accoglimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara il ricorso infondato.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695144
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso