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Presentazione di ricorso in via d'urgenza - 22 dicembre 2009 [1695163]

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[doc. web n. 1695163]

Presentazione di ricorso in via d’urgenza - 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

CON ricorso presentato in via d´urgenza il 27 agosto 2009, la XY s.r.l. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierfrancesco Fasano e Maria De Angelis), essendo venuta a conoscenza che KW -società con la quale la ricorrente aveva stipulato nel 2007 un contratto di appalto di servizi, da cui aveva receduto nel gennaio 2009- aveva inoltrato a diversi suoi committenti una comunicazione, accusandola del mancato pagamento di alcune fatture (allegate in copia, unitamente al testo di un ricorso per decreto ingiuntivo non ancora depositato in Tribunale) e di possibili violazioni normative in materia di lavoro e previdenza, ha chiesto al Garante di ordinare il blocco dei dati che la riguardano trattati da KW "in esecuzione del contratto sottoscritto in data 31.12.2007 (…) e diffusi" da quest´ultima, nonché dei documenti dalla stessa inoltrati, e di vietarne l´ulteriore diffusione. Secondo la ricorrente, infatti, la comunicazione di alcuni dati relativi alla propria attività economica a diversi suoi committenti sarebbe avvenuta in modo "scorretto, inesatto, non pertinente, incompleto ed eccedente rispetto alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati" e comunque in modo tale da determinare "una lesione della sfera della riservatezza, e quindi una turbativa sia dell´ordinaria esecuzione dei contratti di appalto che XY ha in essere, sia nella rinegoziazione degli stessi"; ciò giustificherebbe la presentazione del ricorso in via d´urgenza, in quanto, laddove non venisse disposto il blocco dei dati, la stessa si troverebbe esposta al pericolo di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile, come dimostrato dal fatto che, proprio a seguito dell´avvenuta comunicazione dei dati in questione da parte di KW, alcuni committenti della ricorrente avrebbero chiesto spiegazioni e manifestato dubbi circa l´esito positivo "della rinegoziazione dei contratti in scadenza"; infine, la ricorrente ha chiesto anche la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 agosto 2009 (che risulta pervenuta in data 14 settembre 2009), con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 6 ottobre 2009, notificata il 14 ottobre 2009 attraverso la Guardia di Finanza, e quella del 12 novembre 2009, con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

RILEVATO che il ricorso al Garante può essere presentato in via d´urgenza, ai sensi dell´art. 146, comma 1 del Codice solo nei casi in cui il decorso del termine di quindici giorni dalla ricezione dell´interpello preventivo da parte del titolare del trattamento "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile"; rilevato che la sussistenza di tali presupposti può formare oggetto di valutazione da parte del Garante sia prima dell´inoltro del ricorso alla controparte, sia nel corso del procedimento;

RITENUTO che, nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto difetta dei presupposti previsti dall´art. 147, comma 1, lett. b) del Codice; infatti, alla luce della documentazione in atti, il pregiudizio "imminente e irreparabile" che potrebbe derivare alla ricorrente dal decorso del breve termine previsto dall´art. 146, comma 2 del Codice, ove ritenuto, deve considerarsi già concretizzato al momento dell´avvenuta ricezione, da parte dei clienti della ricorrente, delle comunicazioni in questione, le quali, peraltro, inerendo a profili contrattuali oggetto di contestazione tra le parti, necessitano di verifiche da effettuarsi dinanzi alla Autorità giudiziaria;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità lascia tuttavia impregiudicata la possibilità per la ricorrente di tutelare nelle sedi competenti eventuali profili ritenuti lesivi di propri diritti, con particolare riferimento alla lesione del diritto all´immagine o alla sua reputazione commerciale;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1695163
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso