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Provvedimento del 22 dicembre 2009 [1696083]

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[doc. web n. 1696083]

Provvedimento del 22 dicembre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 12 agosto 2009 da XY al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo KW della Guardia di Finanza (in seguito, "Reparto"), con la quale l´interessato aveva chiesto di accedere ai suoi dati personali contenuti in tutti i documenti custoditi presso il predetto Reparto, con particolare riferimento ad un certificato sanitario, completo di diagnosi, redatto in occasione di una prestazione sanitaria resagli presso l´Ospedale di YZ ed acquisito, senza il suo consenso, dall´amministrazione di appartenenza; inoltre, l´interessato, ritenendo che il trattamento dei suoi dati personali fosse stato illecito, aveva chiesto anche "la distruzione" del certificato stesso;

VISTO il ricorso pervenuto in data 8 settembre 2009, con il quale il ricorrente, stante il mancato riscontro del Reparto, ha ribadito la richiesta di accesso ai dati, di cui ha sollecitato anche il blocco, chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 settembre 2009, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 9 novembre 2009, con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta il 16 ottobre 2009, con la quale il Reparto ha informato l´Ufficio di aver accolto la richiesta di accesso avanzata dallo XY e di aver già proceduto "alla distruzione della copia della certificazione sanitaria in suo possesso" (cui, secondo quanto riferito dal ricorrente con note pervenute il 17 settembre ed il 7 ottobre 2009, era seguita l´acquisizione di altri due certificati sanitari inerenti all´interessato, anch´essi comprensivi di diagnosi);

VISTA la nota pervenuta il 13 ottobre 2009, con la quale lo XY, nel dichiarare di aver finalmente effettuato presso il Reparto l´accesso ai suoi dati personali, ha lamentato l´incompletezza del medesimo, in quanto l´amministrazione, adducendo l´esistenza dei presupposti previsti dall´art. 8, comma 2, lett. e) del d. lgs. n. 196/2003, non gli aveva consentito di accedere a tre missive; il ricorrente, nutrendo dubbi in proposito, si è rimesso al Garante, insistendo per la liquidazione delle spese del procedimento;

VISTA la nota pervenuta il 25 dicembre 2009, con la quale il Reparto ha confermato di aver consentito al ricorrente di accedere ai suoi dati personali, ad eccezione di tre documenti intercorsi tra il Comando Regionale KW, il Reparto ed il Comando Provinciale di ZY, afferenti ad una nota che, in data 17 settembre 2009, lo stesso XY aveva inviato al Dirigente del Servizio sanitario presso il Reparto e di cui il Comandante Regionale KW aveva disposto l´invio all´Autorità giudiziaria; in proposito, il Reparto ha ritenuto che "il suddetto carteggio rientrasse nella fattispecie disciplinata dall´art. 8, comma 2, lett. e) del D. Lgs. nr. 196/2003, limitatamente al periodo per il quale da tali atti potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto";

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che il Reparto abbia fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, e che sussistano gli estremi previsti dall´art. 8, comma 2, lett. h) del Codice per sottrarre temporaneamente all´accesso del ricorrente le informazioni contenute nella corrispondenza intercorsa tra il Reparto ed il Comando regionale e provinciale della Guardia di finanza, avente ad oggetto la nota in precedenza redatta dallo stesso interessato e di cui è stato disposto l´invio all´Autorità giudiziaria per le eventuali determinazioni di competenza; ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, possa essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Guardia di finanza-Reparto Tecnico Logistico Amministrativo KW, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti a carico della Guardia di finanza-Reparto Tecnico Logistico Amministrativo KW in misura pari a 400 euro, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 22 dicembre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1696083
Data
22/12/09

Tipologie

Decisione su ricorso