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Provvedimento del 14 gennaio 2010 [1701158]

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[doc. web n. 1701158]

Provvedimento del 14 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 6 ottobre 2009 da Iginio Papini (rappresentato e difeso dall´avv. Marco Quagliaro) nei confronti di Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta, già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta ad ottenere, in qualità di erede della madre defunta, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi a due contratti di conto corrente di cui la medesima risultava cointestataria, "ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati e quelli di cui agli estratti conto o alle movimentazioni bancarie”; il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 ottobre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 4 dicembre 2009 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 26 ottobre 2009 con la quale la banca resistente ha sostenuto di aver provveduto ad inviare all´interessato gli estratti conto relativi ai conti correnti intestati alla de cuius "dalla data di accensione (…) alla data della loro estinzione”;

VISTA la nota datata 30 ottobre 2009 con la quale il ricorrente ha lamentato la parzialità del riscontro fornito contestando che la banca resistente "non ha inviato le contabili relative alle movimentazioni, senza le quali è impossibile determinare chi abbia prelevato le somme indicate negli estratti conto” e chiedendone, pertanto, l´integrazione mediante "l´invio (…) delle contabili relative a tutti i movimenti effettuati” sui conti correnti intestati alla madre defunta;

RITENUTO di dover dichiarare l´inammissibilità della richiesta volta ad ottenere l´invio delle contabili relative ai movimenti bancari intervenuti sui conti correnti intestati alla de cuius, in quanto trattasi di istanza diretta a conoscere, per espressa dichiarazione del ricorrente, dati relativi a soggetti diversi dalla de cuius e che, in quanto tali, non possono formare oggetto di richiesta ai sensi dell´art. 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alla restanti richieste avendo il titolare del trattamento fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro all´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara l´inammissibilità della richiesta volta ad ottenere l´invio delle contabili relative a tutti i movimenti bancari intervenuti sui conti correnti intestati alla de cuius;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Cassa di risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 14 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1701158
Data
14/01/10

Tipologie

Decisione su ricorso