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Inammissibilità del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio - Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) - 4 febbraio 2010 [1703923]

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[doc. web n. 1703923]

Inammissibilità del ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio - Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) - 4 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 ottobre 2009, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo de Marchis, nei confronti di Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Agenzia informazioni e sicurezza esterna (già Ministero della difesa-Raggruppamento Unità difesa), con il quale il ricorrente, già dipendente della predetta società di servizi di pulizia e ristorazione che opera presso il Raggruppamento Unità Difesa, ha ribadito l´istanza, già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti in un´"informativa" inviata "dal responsabile NOS aziendale in data 21 aprile 2008" al Raggruppamento Unità difesa "al fine di sollecitare l´adozione di provvedimenti restrittivi della possibilità del ricorrente di lavorare" presso tali uffici, informativa che – richiamata in una lettera di contestazione inoltratagli il 15 maggio 2008 – avrebbe determinato prima la sospensione dal lavoro in via cautelare e poi il suo licenziamento; rilevato che il ricorrente ha altresì chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, se designato, e di porre a carico della controparte le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 23 dicembre 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 23 novembre 2009 e 14 gennaio 2010 con le quali Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro, nel fornire gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ha comunicato di non voler aderire alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati contenuti nella segnalazione effettuata al già Ministero della difesa-Raggruppamento Unità Difesa poiché "la stessa riguardando esclusivamente la gestione di un appalto nell´ambito di una struttura particolarmente sensibile e soggetta alla disciplina della riservatezza e segretezza, non può essere in alcun modo diffusa (Legge 03.08.2007 n. 124 e D.P.C.M. 03.02.2006)"; secondo la società resistente, infatti, "tutta la documentazione" relativa al rapporto a suo tempo instaurato con il Ministero della difesa deve essere ritenuta coperta da segreto, tenuto conto che la "Cooperativa, in quanto titolare del Contratto di gestione dei servizi con il Ministero della difesa, Raggruppamento Unità Difesa – R.U.D., è obbligata a garantire l´osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall´applicazione delle norme vigenti relative alla sicurezza del personale e degli impianti"; visto che sarebbe prova di ciò il fatto che "sia la Cooperativa, quale entità giuridica autonoma, sia il personale utilizzato nell´espletamento del servizio, che lo stesso (…) legale rappresentante della Cooperativa ed abilitato all´ingresso nella struttura, sono titolari del documento N.O.S., Nulla Osta di Segretezza, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTA la nota fatta pervenire il 15 gennaio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Agenzia informazioni e sicurezza esterna, nel ribadire quanto già comunicato al ricorrente a seguito della sua istanza, ha rappresentato di non aver "alcun vincolo giuridico con il medesimo, che (…) era dipendente della Cooperativa, la quale (…) è da individuare quale unico soggetto giuridico passivamente legittimato a consentire l´accesso documentale in questione" e ciò tenuto anche conto che, ai sensi dell´art. 58 del Codice, ai trattamenti effettuati dall´Agenzia medesima, "in quanto organismo di intelligence", non sembrerebbero applicabili "gli art. 149 e 168 del medesimo Decreto";

VISTA la memoria inviata il 27 novembre 2009, il verbale dell´audizione, nonché la nota datata 15 gennaio 2010 con cui il ricorrente ha ribadito la propria istanza di accesso, rilevando che non sarebbe, a suo avviso, giustificato il richiamo al "segreto" opposto dalla società resistente tenuto anche conto che la stessa Amministrazione per la quale questa opera "non ha rilevato alcuna esigenza di segretezza affermando che trattasi di questione attinente al rapporto di lavoro";

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Agenzia informazioni e sicurezza esterna tenuto conto che la conservazione dei dati del ricorrente, alla luce della documentazione acquisita in atti, risulta attualmente effettuata, in tale contesto, dall´Agenzia informazioni e sicurezza esterna istituita dall´art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ("Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto") che ha sostituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare di cui all´art. 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 ("Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato"), ora abrogata; rilevato, infatti, che rispetto ai trattamenti effettuati da tali organismi "le disposizioni del (…) Codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169" e non anche alle disposizioni relative ai ricorsi ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice medesimo;

RITENUTO di dover valutare nel merito il ricorso proposto nei confronti di Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro, ex datore di lavoro del ricorrente, e di dover accogliere la richiesta di questi volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nell´informativa predisposta dalla medesima società e citata nella contestazione disciplinare inviata prima del suo licenziamento; ritenuto infatti che non risulta comprovato, alla luce della documentazione in atti, quanto genericamente sostenuto dalla resistente in ordine all´esistenza di un segreto di Stato rispetto a tale documento, formato e utilizzato dalla società stessa nell´ambito del rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente, e solo inoltrato alla Presidenza del Consiglio; rilevato che la predetta Presidenza non ha evidenziato alcun profilo di segretezza di tale documento, ribadendo piuttosto la propria estraneità "alle vicende del rapporto di lavoro" in questione e rinviando alla società medesima ogni decisione in relazione alla richiesta formulata dal suo dipendente;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare a Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro di comunicare al ricorrente i dati personali oggetto della sua istanza di accesso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento e di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile dalla stessa designato ai sensi dell´art. 29 del Codice, avendo la società fornito riscontro alla medesima nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro, stante la tardività e l´incompletezza del riscontro, nella complessiva misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

b) accoglie il ricorso proposto nei confronti di Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro in ordine alla richiesta del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nell´informativa  predisposta dalla medesima società e citata nella contestazione disciplinare che ha poi condotto al suo licenziamento e ordina alla stessa di aderire a tale istanza, comunicando al ricorrente i dati personali in questione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento; ordina inoltre alla stessa resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro il medesimo termine;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Litoranea Servizi Dif Società cooperativa di produzione e lavoro, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 4 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1703923
Data
04/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso