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Provvedimento dell'11 febbraio 2010 [1706178]

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[doc. web n. 1706178]

Provvedimento dell´11 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Unicredit Banca di Roma S.p.A., con la quale Tonino Calandrelli ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano "limitatamente a quelli contenuti nel contratto di apertura del conto nonché a tutta la documentazione contabile ad esso riferibile (estratti conto e riassunti a scalare) dall´apertura sino all´estinzione";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 9 novembre 2009 da Tonino Calandrelli (rappresentato e difeso dagli avv.ti Simonetta Verlingieri e Costanzo Di Pietro) nei confronti di Unicredit Banca di Roma S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta, chiedendo altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 dicembre 2009, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 novembre 2009 con la quale la banca resistente ha informato il ricorrente che la direzione dell´agenzia di "Benevento Rettori (ex Torre)" era disponibile "a fornire a titolo gratuito copia della documentazione contabile (estratti conto e riassunti a scalare) inerente il rapporto di conto corrente (…) relativamente agli ultimi dieci anni in conformità agli obblighi di conservazione previsti per legge"; la banca ha altresì dichiarato che erano in corso delle ricerche al fine di recuperare il fascicolo completo relativo al cliente, fascicolo che, a seguito dell´estinzione del rapporto avvenuta nel 2003, era stato inviato presso l´archivio esterno della banca; con la stessa nota la banca ha infine comunicato i dati anagrafici e identificativi conservati nell´archivio informatico della clientela;

VISTE le note pervenute via fax il 4 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 con le quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto;

VISTA la nota pervenuta in data 26 gennaio 2010 con la quale la banca resistente ha comunicato di aver nel frattempo reperito presso l´archivio esterno ulteriore documentazione contrattuale relativa al rapporto in questione;

VISTA la nota inviata in data 1° febbraio 2010 con la quale il ricorrente, avendo ricevuto la documentazione richiesta, si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo l´istituto di credito resistente fornito, sia pure solo nel corso del procedimento, un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit Banca di Roma S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Unicredit Banca di Roma S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1706178
Data
11/02/10

Tipologie

Decisione su ricorso