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Provvedimento del 4 marzo 2010 [1711545]

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[doc. web n. 1711545]

Provvedimento del 4 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata il 16 dicembre 2009 da XY a Equitalia Esatri S.p.A., con la quale l´interessato aveva chiesto di accedere ai suoi dati personali contenuti in tutti i documenti custoditi presso la predetta società ivi compresi quelli propedeutici all´emissione della "comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili: ruolo esattoriale del comune di Sesto San Giovanni, avvisi di mora e cartelle esattoriali con relativi estremi che confermino la notificazione",  chiedendo altresì di averne copia, nonché di conoscere la loro origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento ed i soggetti o le categorie di soggetti che sarebbero potuti venirne a conoscenza;

VISTO il ricorso pervenuto in data 12 gennaio 2010, con il quale il ricorrente ha ribadito la richiesta di accesso, sostenendo di non aver ottenuto riscontro all´istanza la quale, seppure ricevuta dalla società destinataria, è rimasta inevasa; visto che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta il 9 febbraio 2010, con la quale Equitalia Esatri S.p.A. ha sostenuto di aver dato completo riscontro alle richieste dell´interessato fornendo su supporto cartaceo tutte le informazioni richieste, relative alla situazione reddituale e patrimoniale dell´interessato "strettamente necessarie ai fini dell´attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero delle somme non pagate (…)";

VISTA la nota pervenuta il 16 febbraio 2010 con la quale il ricorrente ha comunicato che, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso ed a seguito dell´invito del Garante per la protezione dei dati personali, la società resistente ha fornito tutta la documentazione richiesta; visto che con le medesime note l´interessato ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Equitalia Esatri S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Equitalia Esatri S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1711545
Data
04/03/10

Tipologie

Decisione su ricorso