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Provvedimento del 24 febbraio 2010 [1712735]

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[doc. web n. 1712735]

Provvedimento del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato il 17 novembre 2009, presentato da XY nei confronti di Crif S.p.A., Cerved Group S.p.A. e Camera di Commercio Industria e Artigianato di l´Aquila, con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto idoneo riscontro all´interpello preventivo avanzato ex artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito le istanze volte a ottenere la cancellazione "delle posizioni debitorie a lui riferite dalle banche dati" delle predette società; ciò con particolare riguardo: a) ai dati relativi a un´ipoteca legale già oggetto di cancellazione da parte della conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2; b) alle informazioni, ritenute pregiudizievoli, che lo associano al fallimento della società "KW s.a.s." della quale il ricorrente è stato socio accomandante e al fallimento di "ZY s.r.l." di cui è stato socio di capitali; ciò in quanto le informazioni relative ai fallimenti delle due citate società non sarebbero pertinenti rispetto alle finalità di informazione commerciale che lo riguardano dal momento che, non avendo tali eventi coinvolto la propria persona, le stesse sarebbero riconducibili esclusivamente a terzi (le due società fallite); rilevato altresì che il ricorrente ha sostenuto che a causa di tali associazioni sarebbe impossibilitato "ad accedere al credito presso qualunque banca e/o finanziaria";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 gennaio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta via fax il 7 dicembre 2009 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto l´infondatezza della richiesta di cancellazione dell´ipoteca legale nella banca dati denominata "Informazioni da tribunali e registri immobiliari" nella quale sono raccolte le informazioni provenienti da pubblici registri, in quanto - come già segnalato al ricorrente nelle precedenti comunicazioni e come risulta dal report aggiornato al 7.12.2009 allegato - si tratta di informazioni esatte e complete comprensive anche dell´"intervenuto annotamento di cancellazione";

VISTE le note datate 9 dicembre 2009 e 29 dicembre 2009 con le quali Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), oltre a sostenere l´inammissibilità della richiesta di cancellazione dei dati riferiti al ricorrente che, nel relativo "Dossier Persona", risultano associati al fallimento di "ZY s.r.l.", in quanto la stessa sarebbe stata formulata nel ricorso senza essere stata previamente avanzata con l´interpello preventivo, ha rilevato che: a) per quanto attiene l´ipoteca legale iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma 2, i relativi dati sono tratti da pubblici registri e "risulta chiaramente riportata l´annotazione di cancellazione"; b) il trattamento dei dati del ricorrente che, nella sua qualità di socio accomandante di "KW s.a.s.", risulta associato al fallimento di quest´ultima, non è effettuato in modo illecito in quanto tali dati sono tratti da pubblici registri e aggregati successivamente da Cerved Group S.p.A.; rilevato altresì che, secondo la resistente, il dato relativo al fallimento della predetta società di persone "non è direttamente riferito al ricorrente (il quale non viene mai indicato, né potrebbe apparire quale soggetto fallito), ma tale viene indicato in un apposito riquadro di una specifica sezione del Report concernente il ricorrente quale socio della Consult Service s.r.l. e le informazioni su procedure (attuali o pregresse) della società in accomandita semplice con la quale l´interessato ha uno stretto legame per via della qualità di socio accomandante dallo stesso rivestita"; visto che la resistente ha sostenuto che "la specificazione del pregresso evento del fallimento di "KW 1 s.a.s.", con le descritte modalità e forme con cui è indicata nell´ambito del Report in esame, deve considerarsi legittima, giustificata, pertinente e non eccedente rispetto alla finalità di informazione commerciale perseguita da Cerved, consistente nella fornitura di servizi informativi volti a permettere ai clienti di conoscere e verificare adeguatamente la complessiva situazione ed affidabilità a livello economico o commerciale di una persona, anche attraverso un´aggregazione di dati";

VISTA la nota datata 3 febbraio 2010 con la quale la Camera di Commercio Industria e Artigianato di L´Aquila, nel sottolineare di avere già fornito riscontro al ricorrente con nota del 1° ottobre 2009, ha affermato che "KW s.a.s.", di cui "il ricorrente risulta essere socio accomandante, è iscritta nel Registro delle imprese (…) come da visura allegata" e che "in data 31.3.2008 è stato iscritto il decreto di chiusura del fallimento (…) e contestualmente si è proceduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese"; visto che la resistente ha altresì precisato che la tenuta del Registro delle imprese da parte delle Camere di Commercio è prevista da norme di legge e che la relativa banca dati "è tenuta da Infocamere scpa, società consortile per azioni delle Camere di Commercio";

RILEVATO che i trattamenti in esame hanno per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RILEVATO, innanzitutto, per quanto riguarda Cerved Group S.p.A., che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine ai lamentati trattamenti relativi alla posizione di "ZY s.r.l.", in quanto la relativa richiesta di cancellazione è stata proposta solo nell´atto di ricorso e non è stata, come dovuto, specificamente proposta nell´interpello preventivo; ritenuto, invece, con riferimento ai dati conservati da Cerved Group S.p.A. e ricavati dagli archivi della Camera di Commercio di L´Aquila e da altre banche dati pubbliche, che il ricorso deve essere dichiarato infondato, in quanto le informazioni risultano esatte e trattate in conformità alla legislazione vigente;

RITENUTO invece che, sempre con riferimento ai dati trattati da Cerved Group S.p.A., ferma restando la liceità della comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compare, delle informazioni relative alle proprie partecipazioni societarie, anche pregresse, che risultino da registri pubblici – e, quindi, nel caso di specie, dell´informazione relativa all´essere stato socio accomandante di "KW s.a.s."–, risultano invece non pertinenti le indicazioni riguardanti il fallimento di tale società nel "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri report o prodotti informativi in cui lo stesso compaia i quali non siano direttamente relativi alla società fallita; ciò, tenuto conto che tali informazioni, alla luce dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali", Wp 136 del 20 giugno 2007), non risultano – se non per effetto dell´accostamento effettuato arbitrariamente nel caso in esame da Cerved Group S.p.A.– dati personali del ricorrente; gli stessi concernono infatti un evento (peraltro pregiudizievole) relativo a soggetti terzi (e, in particolare, a una società in accomandita semplice di cui il ricorrente è stato solo socio accomandante il quale risponde delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita) rispetto al cui verificarsi l´ordinamento giuridico italiano prevede una responsabilità personale dei soci solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2314 e 2320 cod. civ) e che non risultano essersi verificati nel caso di specie;

RITENUTO pertanto che il ricorso proposto nei confronti di Cerved Group S.p.A., limitatamente al trattamento dei dati dell´interessato che lo associano al fallimento di "KW s.a.s." effettuato con le modalità sopra descritte, deve ritenersi fondato; ritenuto quindi di ordinare a Cerved Group S.p.A., quale misura a tutela dell´interessato ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative alla dichiarazione di fallimento di "KW s.a.s." laddove queste figurino direttamente associate al ricorrente (e, quindi, nel "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla citata società) e di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A., in quanto i dati personali concernenti l´ipoteca legale, conservati dalla resistente nella banca dati "Informazioni da tribunali e registri immobiliari", non risultano trattati in violazione di legge; ciò, in quanto la locuzione utilizzata nel caso di specie, "annotamento-cancellazione tot.", fornisce una rappresentazione esatta ed aggiornata della condizione giuridica del bene in questione, del tutto corrispondente alle informazioni conservate presso le fonti pubbliche di provenienza;

RITENUTO altresì di dover dichiarare infondate le richieste di cancellazione dei dati relativi al ricorrente conservati nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di L´Aquila, in quanto si tratta di informazioni lecitamente conservate dall´ente pubblico resistente in conformità alla legislazione vigente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Cerved Group S.p.A., limitatamente al trattamento dei dati dell´interessato che lo associano al fallimento della società "KW s.a.s." e, per l´effetto, dispone ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, il divieto di rendere ulteriormente disponibili le informazioni relative alla dichiarazione di fallimento di "KW s.a.s." laddove queste figurino direttamente associate al ricorrente (e, quindi, nel "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla citata società) e di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Cerved Group S.p.A., relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati che risultano associati alla posizione di "ZY s.r.l.";

c) dichiara infondate le restanti richieste di cancellazione proposte nei confronti di Cerved Group S.p.A., di Crif S.p.A. e di Camera di Commercio Industria e Artigianato di l´Aquila.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli