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Provvedimento del 24 febbraio 2010 [1712883]

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[doc. web n. 1712883]

Provvedimento del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso al Garante presentato il 17 novembre 2009 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Apicella) si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento di KW s.r.l. nell´ambito dei "Dossier Persona" e di ogni altro report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. che non riguardi direttamente la predetta società; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali dati sarebbe non necessario posto che l´informazione relativo al fallimento di KW s.r.l. "è comunque sempre reperibile attraverso il Dossier impresa che riguarda la società medesima" e non pertinente perché nel Dossier persona del ricorrente si associano ai dati relativi all´interessato "informazioni pregiudizievoli riferibili ad un diverso soggetto"; inoltre il trattamento sarebbe eccedente anche perché Cerved utilizza dati riguardanti soggetti terzi (KW s.r.l.), "per fornire valutazioni sintetiche (…) che costituiscono autonomi giudizi elaborati sulla base di criteri unilateralmente fissati da Cerved" stessa (l´ISEPR-Indice Storico Eventi Pubblici Rilevanti attribuito da Cerved al ricorrente risulta per questo motivo "moderato"); ciò, tenuto presente che il fallimento di KW s.r.l. è stato dichiarato in data 21 febbraio 2006, mentre il ricorrente ha rivestito cariche sociali solo per un breve periodo (dal 5.05.2003 all´11.02.2004) detenendo solo inizialmente una quota del capitale sociale pari al 50% perché, a partire dal 18.11.2003, con la cessione di parte delle proprie quote, la partecipazione era divenuta minoritaria riducendosi al 32%; considerato, inoltre, che la curatela fallimentare non ha esercitato alcuna azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di KW s.r.l., né tantomeno dei soci; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 novembre 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 14 gennaio 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 9 dicembre 2009 e la successiva memoria inviata in data 29 dicembre 2009 con la quale la resistente (rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto) ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente posto che il trattamento dei dati relativi allo stesso non sarebbe effettuato in modo illecito; ciò, in quanto tali dati sono esatti ed aggiornati, come dimostrerebbe la visura storica relativa a KW s.r.l. estratta l´8 ottobre 2009 dal Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Pesaro e Urbino; rilevato che tali dati sono anche indicati in modo corretto ed idoneo nell´ambito del Dossier persona del ricorrente in quanto l´informazione relativa al fallimento di KW s.r.l. viene riportata "in un apposito riquadro di una specifica sezione (…) concernente le informazioni su procedure (attuali o pregresse)" riguardanti le società in cui la persona interessata ha avuto delle partecipazioni e che la stessa quota di partecipazione a tali società viene correttamente specificata, come nel caso di specie, nella sezione "Partecipazioni"; rilevato che il trattamento di dati è pertinente e non eccedente atteso che l´oggetto dell´attività di Cerved consiste nel fornire servizi informativi volti a consentire "ai clienti di conoscere e verificare adeguatamente la (…) affidabilità a livello economico e commerciale di una persona" attraverso "la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato, inoltre, che, secondo la società resistente, la pertinenza di tali informazioni assumerebbe rilievo anche sotto il profilo dell´entità della quota di partecipazione (32 %) al capitale sociale di KW s.r.l. detenuta dal ricorrente; rilevato, infine, che il Dossier persona del ricorrente riporta anche, nella sezione "Eventi di conservatoria", un´ulteriore informazione relativa ad un´ipoteca legale a carico del ricorrente, la cui menzione è stata omessa nell´atto di ricorso ma che, invece, ad avviso della resistente, sarebbe di sicura rilevanza ai fini della definizione dell´ISEPR come "moderato";

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RITENUTO tuttavia che, ferma restando la liceità della comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compare, delle informazioni relative alle proprie partecipazioni societarie, anche pregresse, che risultino da registri pubblici –e, quindi, nel caso di specie, dell´informazione relativa alle quote di partecipazione al capitale sociale di KW s.r.l. di cui il ricorrente è stato titolare, nonché alle cariche sociali rivestite in tale società, risulta invece non pertinente l´indicazione riguardante il fallimento di KW s.r.l. nel "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri report o prodotti informativi in cui lo stesso compaia che non siano direttamente relativi alla società fallita; ciò, tenuto conto che tale informazione, alla luce dell´art. 4, comma 1, lett. b), del Codice e della sua pur ampia interpretazione (cfr., al riguardo, anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali, "Parere 4/2007 sul concetto di dati personali"Wp 136 del 20 giugno 2007), non risulta –se non per effetto dell´accostamento effettuato arbitrariamente nel caso di specie da Cerved Group S.p.A.– dato personale del ricorrente, concernendo invece un evento pregiudizievole (tra l´altro, risalente a 4 anni fa) relativo a un terzo (e, in particolare, a una società di capitali che delle proprie obbligazioni risponde con il proprio patrimonio) rispetto al cui verificarsi l´ordinamento giuridico italiano prevede una responsabilità personale dei soci solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (e non verificatisi nel caso di specie, nel quale peraltro l´interessato, al momento del fallimento della citata società, non rivestiva più in essa alcuna carica);

RITENUTO pertanto fondato il ricorso e ritenuta quindi la necessità di disporre il divieto di rendere ulteriormente disponibile l´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW s.r.l. laddove figuri direttamente associata a XY (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società) e di dover ordinare alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved Group S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e per l´effetto dispone il divieto di rendere ulteriormente disponibile l´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di KW s.r.l. laddove figuri direttamente associata al ricorrente (e, quindi, nel citato "Dossier persona" e in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società) e ordina alla resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved Group S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli