Provvedimento del 1° aprile 2010 [1716857]
Provvedimento del 1° aprile 2010 [1716857]
[doc. web n. 1716857]
Provvedimento del 1° aprile 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;
VISTO il ricorso presentato il 22 febbraio 2010 nei confronti di Sorgenia S.p.A. con il quale Giuseppe Bordenga, rappresentato e difeso dall´avv. Davide Iacovozzi, in qualità di titolare della ditta individuale “Pizza d´Autore – Pizza al taglio e d´asporto”, ha chiesto, in relazione ad un contratto di somministrazione di energia elettrica e ribadendo l´istanza già precedentemente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, di conoscerne l´origine, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché l´indicazione dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali siano stati eventualmente comunicati; con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 26 febbraio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;
VISTA la nota inviata via fax il 15 marzo 2010 con cui la società resistente ha fornito riscontro alle istanze avanzate dal ricorrente comunicando i dati dalla medesima detenuti, nonché le ulteriori informazioni richieste;
VISTA la nota inviata via fax il 16 marzo 2010 con cui l´interessato si è dichiarato soddisfatto del riscontro ricevuto;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito riscontro, sia pure solo nel corso del procedimento;
VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Sorgenia S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 200, compensandone la residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Sorgenia S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.
Roma, 1° aprile 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli