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Provvedimento dell'8 aprile 2010 [1718214]

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[doc. web n. 1718214]

Provvedimento dell´8 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 gennaio 2010, presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Bartalini e Claudia Bini, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale la ricorrente -in relazione al "dossier titoli n. (…) a lei intestato" presso la predetta banca e all´acquisto (dalla stessa contestato) di "obbligazioni argentine" risultanti sul medesimo dossier- ha ribadito le istanze (già formulate con interpello preventivo), con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi all´acquisto dei titoli in questione e di conoscerne  l´origine; visto che la ricorrente ha chiesto, altresì, che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 23 febbraio 2010 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice;

VISTA la nota inviata via fax l´8 febbraio 2010 con la quale l´istituto di credito resistente ha comunicato che le informazioni richieste dalla ricorrente "sono contenute nei documenti resi disponibili in copia presso la filiale Roma ag.1" della banca stessa;

VISTA l´e-mail inviata il 16 febbraio 2010 con la quale la ricorrente ha lamentato la mancata consegna della richiesta documentazione da parte della banca resistente;

VISTA l´e-mail inviata il 9 marzo 2010 con la quale la ricorrente ha informato di aver ricevuto dalla banca resistente la documentazione richiesta e che "sono pendenti trattative per la definizione stragiudiziale di tutta la posizione"; vista, altresì, l´e-mail dell´11 marzo 2010 con la quale la resistente ha parimenti comunicato che "è in fase di ultimazione (…) una proposta transattiva per la definizione bonaria di tutta la posizione in capo (…)" alla ricorrente;

VISTA la nota datata 23 marzo 2010 con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha confermato di aver stipulato con la ricorrente in data 18 marzo 2010 "un atto transattivo per la definizione delle contestazioni mosse (…)" dall´interessata che "ha rinunciato ad ogni pretesa nei confronti della banca";

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 8 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1718214
Data
08/04/10

Tipologie

Decisione su ricorso