g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 6 maggio 2010 [1724717]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1724717]

Provvedimento del 6 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Claudio Filippi vice segretario generale;

VISTA l´istanza del 9 novembre 2009 proposta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196) nei confronti della Agenzia delle Dogane con cui XY, dipendente di tale Agenzia, ha chiesto, con riferimento a dati giudiziari che lo riguardano contenuti in una determinazione dirigenziale che ne disponeva il temporaneo distacco dall´ufficio cui era preposto con assegnazione ad altra sede, di conoscere le finalità e le modalità di trattamento di tali dati, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati; con la medesima istanza l´interessato ha chiesto altresì l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati medesimi, la cancellazione o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonchè l´attestazione di aver portato a conoscenza di tali operazioni coloro cui i dati siano stati eventualmente comunicati;

VISTO il ricorso presentato il 29 gennaio 2010 nei confronti della Agenzia delle Dogane con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Iacovino, nel rilevare la parzialità del riscontro ricevuto, ha ribadito la richiesta volta ad ottenere l´aggiornamento, la rettificazione e l´integrazione dei dati giudiziari contenuti nella citata determinazione, tenuto conto degli esiti giudiziari della vicenda, nonché la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il ricorrente ha in particolare lamentato l´illegittima comunicazione, tra le articolazioni territoriali dell´Agenzia interessate dal trasferimento temporaneo, del "provvedimento datoriale" contenente i dati giudiziari che lo riguardano in quanto "indirizzato non solo al diretto interessato", ma agli uffici "nella loro genericità" senza l´adozione delle cautele atte a prevenirne la conoscibilità da parte di soggetti non autorizzati, quale ad esempio l´apposizione di un protocollo riservato; con il ricorso l´interessato ha chiesto altresì la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 3 marzo 2010, nonché la nota del 29 marzo 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 24 marzo 2010 con la quale l´Agenzia delle Dogane, rilevando la legittimità del trattamento effettuato, ha dichiarato che "il provvedimento di distacco n. (…)", nel quale i dati giudiziari del ricorrente sono stati riportati al fine di "motivare adeguatamente" il provvedimento medesimo, "non è stato divulgato a soggetti estranei all´Amministrazione (…) in quanto è stato indirizzato esclusivamente a quelle strutture periferiche istituzionalmente preposte alla gestione e organizzazione del personale dell´Agenzia", precisando che tali strutture, in quanto coinvolte, più o meno direttamente, dal trasferimento del dipendente, ne dovevano "necessariamente" essere informate per poter garantire una corretta esecuzione del rapporto di lavoro; con specifico riferimento alla mancata adozione, lamentata dal ricorrente, di un protocollo riservato relativamente alle comunicazioni inerenti il citato provvedimento, la resistente ha chiarito che "l´attività di protocollazione della corrispondenza dell´Agenzia è stata da tempo informatizzata ai sensi del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 (…)" senza prevedere l´adozione di un protocollo distinto in base al contenuto di specifici atti, la segretezza dei quali è comunque garantita limitando l´accesso al solo personale autorizzato;

VISTA la nota datata 29 marzo 2010 con cui il ricorrente, alla luce dell´incontro avvenuto in sede di audizione, ha ribadito le proprie richieste lamentando "l´illecita diffusione dei dati personali, nonché le conseguenze dannose che ne sono derivate"; vista altresì la nota inviata via fax il 27 aprile 2010 con cui il ricorrente, nel contestare quanto affermato dalla Agenzia resistente, ha, in particolare, ribadito la richiesta diretta ad ottenere l´aggiornamento dei dati che lo riguardano alla luce degli esiti, al medesimo favorevoli, della vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto, tramite una condotta dell´amministrazione idonea a conferire a tale circostanza analoga risonanza;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione o blocco dei dati personali in quanto gli stessi non risultano, allo stato, trattati in violazione di legge; ciò in quanto il relativo trattamento appare finalizzato a garantire una corretta esecuzione del rapporto di lavoro, nonché ad assicurare ad entrambe le parti il pieno esercizio del diritto di difesa nell´ambito di procedimenti giudiziari tuttora pendenti; ritenuto inoltre di dover dichiarare infondata la richiesta di aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati contenuti nel predetto provvedimento, in ragione della intervenuta archiviazione delle indagini a carico dell´interessato, nonché della pronuncia giudiziale di illegittimità dell´avvenuto distacco, in quanto tali circostanze, già prima della proposizione del ricorso, risultavano note al titolare del trattamento, come del resto evidenziato dall´avvenuta reintegrazione del ricorrente nella sede di lavoro originaria;

RILEVATO che resta tuttavia impregiudicato il diritto del ricorrente di adire la competente Autorità giudiziaria al fine di far valere in giudizio eventuali pretese risarcitorie in ordine a situazioni soggettive ritenute lese;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Franco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Scheda

Doc-Web
1724717
Data
06/05/10

Tipologie

Decisione su ricorso