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Provvedimento del 13 maggio 2010 [1727162]

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[doc. web n. 1727162]

Provvedimento del 13 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 3 febbraio 2010, con il quale XY ha chiesto a Plusvalore S.p.A. e Crif S.p.A. la cancellazione o l’"oscuramento" delle informazioni creditizie di tipo negativo (segnalazione di rate non pagate) comunicate dalla citata società finanziaria al s.i.c. gestito da Crif S.p.A. in relazione ad un prestito personale (finalizzato all’acquisto di un’autovettura usata) che la ricorrente non avrebbe mai richiesto;  la ricorrente ha infatti sostenuto, come peraltro denunciato alle autorità competenti, che un diverso soggetto, apponendo una firma apocrifa, avrebbe sottoscritto, a sua insaputa, la richiesta di finanziamento in questione; ciò in quanto, pur avendo fornito all’intermediario, presentatole dalla concessionaria, la documentazione necessaria aveva in seguito ritenuto di non sottoscrivere la domanda di finanziamento preferendo saldare l’importo dell’autovettura in contanti;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 10 febbraio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i predetti titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché la nota del 17 marzo 2010 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 1° marzo 2010 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di aver provveduto a riattivare la visibilità dei dati della ricorrente, sospesa in via cautelativa, dopo aver provveduto a verificare con Plusvalore S.p.A. la correttezza della segnalazione a carico della medesima;

VISTA la nota inviata in data 2 marzo 2010 con la quale Plusvalore S.p.A., dopo aver specificato che "la sig.ra XY risulta titolare della richiesta prestito personale n. (…) per un importo finanziario pari ad Euro 13.833,60", liquidato mediante bonifico sul conto corrente dell’intestataria "indicato nel frontespizio del contratto stesso", ha dichiarato di aver ricevuto, dal legale incaricato dalla ricorrente, "comunicazione (…) con cui chiariva che la sig.ra XY aveva effettuato, in data 19 luglio 2007, presso BIPOP – CARIRE, bonifico a favore di Plusvalore S.p.A. a totale rimborso del finanziamento", attestando tale circostanza mediante l’invio di copia della distinta di bonifico; la società resistente ha tuttavia eccepito che "nonostante i controlli effettuati" non era riuscita a rintracciare il predetto bonifico, affermando peraltro di aver ricevuto dalla Bipop Carire, filiale di Firenze, una comunicazione "con cui specificava che presso i loro archivi non avevano dati che confermassero quanto riportato nella documentazione allegata", ritenendo pertanto "improbabile la validità della contabile di bonifico fornita" dal legale della ricorrente; con la medesima nota la resistente ha inoltre asserito che "negli ultimi colloqui telefonici, diversamente da quanto comunicato in precedenza" il coniuge della ricorrente, per conto della medesima, "comunicava di aver rimborsato l’importo (…) pari ad euro 13.000 in contanti" a Interauto s.r.l. che, in quanto soggetto terzo e non convenzionato con Plusvalore S.p.A., "non era (…) autorizzato ad incassare somme per conto" della resistente; la società finanziaria ha infine ribadito la legittimità delle segnalazioni disposte a carico della ricorrente rilevando che "ad oggi non risultano corrisposti, alle relative scadenze, i ratei previsti dal piano finanziario";

VISTA la nota datata 23 aprile 2010 con la quale la ricorrente, nel far pervenire copia di una perizia calligrafica giurata allegata dalla medesima ad una denuncia per truffa, presentata alla Procura di Arezzo, ha ribadito, sulla base dell’esito degli accertamenti contenuti nella predetta perizia, la richiesta di cancellazione dei dati che la riguardano da tutte le banche dati cui siano state segnalate da Plusvalore S.p.A., chiedendo altresì il rimborso delle spese del procedimento;

VISTE le note datate 22 aprile 2010 e 5 maggio 2010 con le quali Plusvalore S.p.A. ha dichiarato di "aver oscurato precauzionalmente il nominativo della signora XY dai Sistemi di Informazione Creditizia in attesa della conclusione delle indagini della procura di Arezzo"; la resistente,  alla luce della dichiarazioni, risultate contraddittorie, rese dalla ricorrente, ha tuttavia confermato le proprie perplessità in ordine all’avvenuta restituzione dell’importo del finanziamento da parte della medesima, dichiarando altresì che "qualora dovesse essere accertata la fondatezza del disconoscimento avanzato, non potrà far altro che constatare l’arricchimento ingiustificato della ricorrente ai danni di Plusvalore, con tutte le conseguenze del caso";

VISTO il report inviato da Crif S.p.A., in risposta a specifica richiesta di questa Autorità, dal quale risulta che la visibilità delle informazioni relative al finanziamento erogato da Plusvalore S.p.A. in data 30 gennaio 2007 è ad oggi sospesa "per effetto della espressa richiesta di sospensione pervenuta dall’ente interessato in data 29.04.2010";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di entrambe le resistenti, avendo tali società fornito un adeguato riscontro alla richiesta di "oscuramento" dei dati formulata dalla ricorrente; ciò ferme restando le determinazioni che potranno essere assunte a seguito della conclusione degli accertamenti giudiziari in corso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le resistenti;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 13 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1727162
Data
13/05/10

Tipologie

Decisione su ricorso