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Provvedimento del 13 maggio 2010 [1731032]

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[doc. web n. 1731032]

Provvedimento del 13 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, pervenuto il 2 febbraio 2010, presentato da Daniele Pallotta nei confronti di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. con il quale il ricorrente, in relazione ad una posizione di conto corrente attivato nel maggio 2003 e contabilizzato "in sofferenza" il 21 aprile 2009, ha ribadito la richiesta - già avanzata con interpello preventivo - di cancellazione dei dati concernenti un importo a debito dal sistema di informazioni creditizie gestito da Crif S.p.A., cui gli stessi erano stati comunicati; ciò in quanto, a suo dire, egli non avrebbe ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati personali ai sistemi di informazioni creditizie previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2010, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 marzo 2010, con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria datata 25 febbraio 2010 con cui l´istituto di credito resistente, nel sottolineare di avere già fornito riscontro alle istanze del ricorrente con le note del 16 settembre, 23 novembre e 30 dicembre 2009 (di cui ha allegato copia), ha affermato di avere lecitamente trattato i dati del ricorrente precisando di avere inviato allo stesso "tutti i periodici estratti conto ed estratti scalari dall´apertura sino al 21 aprile 2009, data in cui la posizione è stata passata a sofferenza, all´indirizzo dallo stesso comunicato in sede di apertura rapporto" e di avere, altresì, provveduto ad informarlo "circa le comunicazioni al sistema creditizio in caso di perdurante posizione debitoria" con lettera raccomandata del 19 marzo 2008 (di cui ha allegato copia, unitamente alla copia della busta sulla quale è apposto "il timbro del reso al mittente per compiuta giacenza");

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 marzo 2010 con la quale il ricorrente ha ribadito di non aver ricevuto la lettera di preavviso che la resistente sostiene di avergli inviato, insistendo nella richiesta formulata;

VISTE le note datate 29 marzo e 15 aprile 2010 con le quali la resistente, nel ribadire quanto già affermato nella precedente nota del 25 febbraio 2010, ha precisato che l´indirizzo al quale, sin "da inizio rapporto, ha provveduto ad inoltrare tutta la corrispondenza relativa alla posizione intestata al ricorrente – Borgo Vittorio (…) – risulta essere l´unico comunicatoci dall´interessato, eletto quale domicilio per le comunicazioni relative al rapporto e dunque presente negli archivi anagrafici della Banca"; visto che nelle medesime note la resistente ha altresì sottolineato che il predetto indirizzo "è il medesimo apposto sulla lettera di reclamo indirizzataci dal ricorrente in data 6 agosto 2009 (…) e indicato sul documento d´identità allegato alla lettera medesima" e che allo stesso indirizzo è stata recapitata la raccomandata a/r del 16 settembre 2009 che risulta essere stata ritirata con firma del ricorrente in data 1° ottobre 2009;

RILEVATO che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7 del citato codice di deontologia e di buona condotta, pur prevedendo l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie, attualmente non impone di adottare forme particolari al riguardo;

RILEVATO che, con specifico riferimento al caso in esame, sussistono sufficienti elementi per ritenere che l´invio al ricorrente del preavviso di segnalazione sia stato correttamente effettuato, dal momento che la resistente, nel corso del procedimento, ha prodotto la copia del preavviso inviato tramite raccomandata a/r all´indirizzo indicato dall´interessato al momento dell´apertura del contratto di conto corrente e dallo stesso utilizzato ancora in epoca successiva (da ultimo il 1° ottobre 2009);

RITENUTO pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "negativo" riferiti al ricorrente non può essere accolta, non essendo ancora trascorsi i limiti temporali previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta per la conservazione, nei predetti sistemi, dei dati relativi a ritardi non regolarizzati (art. 6, comma 5 del citato codice di deontologia e buona condotta) e risultando, al contempo, osservate le altre disposizioni del predetto codice deontologico; rilevato che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 13 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli