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Provvedimento del 3 giugno 2010 [1734356]

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[doc. web n. 1734356]

Provvedimento del 3 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente e del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 18 marzo 2010, presentato da Raffaella Lorena Brizzi nei confronti di Nexter s.r.l., in qualità di gestore del sito internet "Cellulare.net", con il quale la ricorrente, con riguardo alla ricezione di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati aventi carattere promozionale, ha ribadito le richieste già formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali manifestando, in particolare, l´opposizione all´ulteriore trattamento dei propri dati a fini commerciali e chiedendo, altresì, la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 maggio 2010 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione del ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax in data 13 aprile 2010 con la quale la resistente, nel fornire riscontro alle istanze formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver "già da tempo provveduto a cancellare la registrazione della sig.ra Brizzi sul sito Cellulare.Net e ad eliminare i suoi dati personali dai (…) server" della società, sostenendo che l´interessata, a far data dal 17 dicembre 2009, non avrebbe più ricevuto alcuna "newsletter o altra mail commerciale";

VISTA la nota datata 14 aprile 2010 con cui la ricorrente, nel contestare la veridicità di quanto dichiarato dalla resistente, ha ribadito la richiesta di cancellazione dei propri dati personali rappresentando di aver ricevuto "almeno due comunicazioni commerciali di "Cellulare.net" (…) successive al 17.12.2009, cioè alla data indicata da Nexter come ultima oltre la quale" l´interessata non avrebbe ricevuto ulteriori messaggi;

VISTA la nota anticipata via fax in data 4 maggio 2010 con cui la società resistente, nel prendere atto di quanto lamentato dalla ricorrente, ha comunicato di aver posto in essere un´attività di verifica "per capire come mai un dato cancellato dal (…) database (…) sia potuto essere inserito" in un nuovo invio di messaggi a contenuto promozionale; con la medesima nota la resistente ha tuttavia confermato l´avvenuta cancellazione di tutti i dati personali della ricorrente ad eccezione "della parte contabile legata al (…) singolo ordine da lei concluso";

VISTA la nota datata 13 maggio 2010 con cui la ricorrente nel dichiarare di aver "finalmente ottenuto la cancellazione" dei dati personali che la riguardano, ha ribadito, tenuto conto del tempo impiegato "per la risoluzione del caso", la richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota datata 14 maggio 2010 con cui la società resistente ha proposto, per la composizione della lite, "un buono sconto del valore di 50,00 €" da utilizzare sul sito gestito dalla medesima;

VISTA  la nota inviata via fax il 25 maggio 2010 con cui la ricorrente, nel rifiutare l´offerta della Nexter s.r.l., ha ribadito la richiesta di totale rimborso delle spese sostenute;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della resistente, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Nexter s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734356
Data
03/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso