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Provvedimento del 3 giugno 2010 [1734444]

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[doc. web n. 1734444]

Provvedimento del 3 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 25 febbraio 2010 nei confronti di Opitel S.p.A. con il quale Anna Teresa Deiosso (rappresentata e difesa dall´avv. Massimiliano Di Cesare), nel contestare la stipula di un contratto di abbonamento a servizi telefonici offerti dalla società, ha ribadito la richiesta (già avanzata con interpello preventivo rimasto senza riscontro) volta a ottenere la comunicazione dei dati che la riguardano relativi alla registrazione "della chiamata con la quale avrebbe aderito all´attivazione del servizio di telefonia fissa con il predetto operatore" telefonico (cd. "verbal ordering"); rilevato che la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 marzo 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 23 aprile 2010 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 23 marzo 2010 con la quale la società resistente ha fornito riscontro alla richiesta della ricorrente, inviando un cd-rom contenente "la registrazione del colloquio telefonico intercorso in data 16.09.2009" relativo all´attivazione dei propri servizi e confermando di avere cancellato l´utenza telefonica che la riguarda dalla scheda clienti, a seguito dell´avvenuto esercizio del diritto di recesso;

VISTA la nota del 3 maggio 2010 e le osservazioni contenute nel verbale dell´audizione del 2 aprile 2010 con le quali la ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto copia della registrazione relativa ad una sola parte della conversazione telefonica in questione e ha insistito per ottenere la comunicazione di tutte le informazioni personali che la riguardano relative alla medesima;

VISTA la nota datata 16 aprile 2010 con la quale la resistente ha confermato di aver inviato alla ricorrente copia dell´intera "registrazione di tale telefonata" a sua disposizione, nella quale sarebbe "chiaramente udibile la voce della sig.ra Deiosso, la quale, inter alia, dichiarava di aver compreso le condizioni del servizio e di voler procedere alla sua attivazione nonché alla contestuale disattivazione del servizio voce/Adsl eventualmente attivo con altri operatori"; rilevato che la resistente ha altresì precisato di procedere alla "registrazione delle telefonate con i propri clienti attuali o potenziali solo con riferimento alla fase della conversazione nella quale sono rese all´utente le informazioni obbligatorie ai sensi della normativa applicabile e l´utente presta i consensi necessari all´attivazione dei servizi richiesti", così come accaduto in occasione della telefonata intercorsa con la ricorrente;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la società resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, inviando copia integrale (come attestato dalla stessa, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") della registrazione del colloquio telefonico;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Opitel S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Opitel S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1734444
Data
03/06/10

Tipologie

Decisione su ricorso