g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ADEC Assistenza dentistica e cure odontoiatriche-ortodontiche s.r.l. - 24 febbraio 2010 [1736846]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1736846]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di ADEC Assistenza dentistica e cure odontoiatriche-ortodontiche s.r.l. - 24 febbraio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 12 del 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 4 dicembre 2007 nei confronti di ADEC Assistenza dentistica e cure odontoiatriche-ortodontiche s.r.l. con sede in Milano, via Edmondo De Amicis n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 19050/53969 datata 19 novembre 2007) e su specifica delega di questa Autorità (n. 19054/53969 del 19 novembre 2007), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 4 dicembre 2007 dai quali è risultato che la società, tramite l´apposito form "contattaci" del sito Internet www.adec.it effettua un trattamento di dati personali (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico) al fine di fornire le informazioni richieste dagli interessati, senza rendergli l´informativa di cui all´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 4 dicembre 2007 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione alla inidoneità della predetta informativa;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società evidenzia la propria buona fede, atteso che"(…) i contenuti del link "privacy policy" e "contact us" presenti sul sito www.adec.it sono appaltati ad un soggetto terzo (Fabio Ragionieri cfr. all.3) (…)". Rileva, altresì, l´applicabilità della disciplina relativa al "caso fortuito" quale scriminante della violazione commessa, considerato che "(…) l´informativa di cui all´art. 13 del D.Lgs. era stata predisposta dal Dott. Passaler (legale rappresentante della società) e inviata al Sig. Fabio Ragionieri, cui è stato appaltato il funzionamento del sito www.adec.it, che l´ha inserita nel link "policy privacy" e che "(…) l´impossibilità di aprire la pagina del link "policy privacy" è un avvenimento (…) accidentale ed imprevedibile, recte un fatto assolutamente non riconducibile alla volontà (…)". Inoltre, se l´utente intende inviare i propri dati personali compilando il form di raccolta deve, in ogni caso, dare il consenso  cliccando sull´apposita finestra recante "do il consenso al trattamento dei dati personali con il rispetto delle leggi sulla privacy (L.675/1996 e successivo DPR 318/1999/". Ne consegue che "E´ ragionevole supporre (…) che l´utente che non intenda dare il consenso non compilerà il form, di guisa che l´odierno deducente è stato sanzionato per un illecito amministrativo "impossibile";

LETTO il verbale di audizione del 28 gennaio 2010 in cui l´avv. Valentina Vaccaro quale difensore di fiducia della società, giusta procura già in atti, nel ribadire le argomentazioni difensive sopra richiamate, ha prodotto ulteriori deduzioni datate 28 gennaio 2010;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa. Ciò in quanto l´errore incolpevole sul fatto, richiamato dalla società, rileva solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all´autore, idoneo ad ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. Sez. I n. 1151/1999 e Cass. Sez. II n. 542/2006). Asserire di essere esenti da responsabilità in quanto la gestione del sito era stata affidata a terzi (allegando solamente una fattura), senza fornire elementi oggettivi di riscontro quali contratti o certificazioni inerenti gli specifici obblighi cui assolvere ovvero documenti che attestino quantomeno la dichiarata circostanza di aver fornito all´appaltatore il modello di informativa da rendere nel sito Internet in argomento,  non consente di rilevare né il requisito della positività né quello della idoneità. Pertanto, le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato (art. 3 l. n. 689/1981). Quanto alla richiamata disciplina del caso fortuito, si osserva come la circostanza che il link policy privacy non riportasse all´informativa di cui all´art. 13 del Codice a causa dell´evento imprevedibile del preteso malfunzionamento del server, non è provata da alcun elemento di fatto. Inoltre quanto ritenuto dalla società in ordine alle indicazioni del campo "do il consenso al trattamento dei dati personali con il rispetto delle leggi sulla privacy (L.675/1996 e successivo DPR 318/1999)" risulta inconferente, atteso che la contestazione in parola attiene alla disciplina dell´informativa agli interessati di cui all´art. 13 del Codice e non a quella relativa al consenso al trattamento dei dati;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www.adec.it  senza rendere la prescritta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a ADEC Assistenza dentistica e cure odontoiatriche-ortodontiche s.r.l. con sede in Milano, via Edmondo De Amicis n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1736846
Data
24/02/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca