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Revoca ordinanza ingiunzione nei confronti di Enel s.p.a. - 19 maggio 2010 [1737991]

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[doc. web n. 1737991]

vedi anche
[ordinanza di ingiunzione del 4 marzo 2010]

Revoca ordinanza ingiunzione nei confronti di Enel s.p.a. - 19 maggio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 34 del 19 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa n. 7459/54970 redatto in data 25 marzo 2008 dall´Ufficio del Garante nei confronti di Enel S.p.a con sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 137, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

VISTO il verbale di contestazione n. 7459/54970 del 25 marzo 2008 con il quale è stata contestata ad Enel S.p.a la violazione amministrativa prevista dall´art. 164 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003, n. 196) per non aver fornito riscontro, entro i termini stabiliti, alla richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio, ai sensi dell´art. 157 del medesimo Codice, con nota n. 19538/54970 del 23 novembre 2007, ritualmente notificata alla società in data 3 dicembre 2007;

RILEVATO che dal predetto rapporto non risultava che Enel S.p.a. si fosse avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (invio all´Autorità di scritti difensivi e documenti o richiesta di audizione) né di quella prevista dall´art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

VISTA l´ordinanza ingiunzione n. 13 adottata il 4 marzo 2010 da questa Autorità;

PRESO ATTO che, con nota datata 22 aprile 2010, Enel S.p.a. ha richiesto l´annullamento dell´ordinanza-ingiunzione, comunicando che Enel Servizio Elettrico, "alla quale era effettivamente riferibile l´attività a suo tempo oggetto di indagine da parte di codesto Garante", ha provveduto entro i termini di legge, in data 22 maggio 2008, per conto di Enel S.p.a., ad effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla somma di euro 8.000 (ottomila), sull´apposito conto corrente intestato alla Tesoreria Provinciale di Roma e con l´indicazione della causale indicata sul verbale di contestazione amministrativa;

RILEVATO che Enel S.p.a. ha fornito solo unitamente alla predetta nota la prova dell´avvenuto pagamento effettuato in data 22 maggio 2008, sebbene tale società fosse tenuta a darne tempestiva comunicazione presentando o inviando l´originale o la copia autentica della quietanza al recapito che era stato indicato ("Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma" 06.69677794, fax 06.69677785), onde evitare l´inoltro del rapporto per l´ordinanza-ingiunzione e l´applicazione della sanzione decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, come testualmente riportato nel verbale medesimo;

RILEVATO che l´intervenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ha estinto anticipatamente il procedimento sanzionatorio (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 1996 n. 4284; Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308; Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2006 n. 461), in termini tali per cui occorre ora darne atto con conseguente revoca dell´ordinanza ingiunzione;

CONSIDERATO che le dichiarazioni false e la produzione di atti o documenti falsi a questa Autorità sono penalmente punibili in base all´art. 168 del Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Mauro Paissan;

DETERMINA

di revocare l´ordinanza-ingiunzione adottata con deliberazione del 4 marzo 2010, n. 13, nei riguardi di Enel S.p.a. con sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 137.

Roma, 19 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli