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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fastweb s.p.a. - 4 marzo 2010 [1738264]

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[doc. web n. 1738264]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Fastweb s.p.a. - 4 marzo 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 14 del 4 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 25 marzo 2008 nei confronti di Fastweb s.p.a., con sede in Milano via F. Caracciolo n. 51, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dal Sig. Andrea Marcuz che lamentava la ricezione di chiamate promozionali indesiderate, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito sia a Fastweb s.p.a., che ha risposto con la nota del 28 maggio 2007, sia a Master Communications s.a.s. quale agenzia competente per territorio di Fastweb s.p.a. che ha risposto con nota del 23 novembre 2007;

PRESO ATTO dei riscontri forniti dai quali si evince che Fastweb s.p.a., quale titolare del trattamento, non ha documentato di aver reso tempestivamente un´idonea informativa ai sensi dell´art. 13, comma 4 del Codice con particolare riferimento alla registrazione dei dati personali del sig. Andrea Marcuz nel proprio database denominato GE.CO;

VISTO il verbale n. 7465/52303 del 25 marzo 2008 (notificato in data 16 aprile 2008) con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, comma 4, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che la società non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita);

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) del sig. Andrea Marcuz omettendo di rendere tempestivamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13, comma 4, del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura pari alla somma di quindicimila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Fastweb s.p.a., con sede in Milano via F. Caracciolo n. 51, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1738264
Data
04/03/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca