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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Teleservizi s.r.l. - 11 marzo 2010 [1738275]

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[doc. web n. 1738275]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Teleservizi s.r.l. - 11 marzo 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 15 dell´11 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente e del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 27 marzo 2008 nei confronti di Teleservizi s.r.l., con sede in Caserta via Lamberti Fabbricato A-4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte di alcune segnalazioni pervenute all´Autorità in relazione al trattamento di dati personali effettuato da Teleservizi s.r.l., società concessionaria del servizio di riscossione tributi del Comune e della Provincia di Caserta, senza che venisse resa l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito a Teleservizi s.r.l. che ha risposto con la nota pervenuta il 10 maggio 2006;

VISTO il verbale n. 7671/46155 del 27 marzo 2008, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, in particolare, che la contestazione si fonda sull´esame di un questionario informativo a suo tempo inviato dalla società agli interessati e prodotto all´Autorità come allegato alle segnalazioni del sig. F. Schioppa e del sig. T. Cantile;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha evidenziato che il questionario, che si componeva di n. 5 pagine scritte fronte retro, riportava nella prima pagina una nota esplicativa che conteneva riferimenti idonei ad adempiere alle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice e che un´informativa orale veniva resa "(…) a mezzo del personale proprio impiegato nelle attività di notificazione dei questionari informativi (…)" a ciascun interessato. I dati richiesti con il questionario erano gli stessi che gli interessati avevano già conferito all´Ente impositore che li aveva poi comunicati a Teleservizi s.r.l. nell´ambito dell´attività di riscossione di cui è concessionaria; si rendeva, pertanto, applicabile la disciplina dell´art. 13, comma 4 del Codice, non ravvisandosi l´obbligo di fornire una nuova informativa perché i dati, ai sensi dell´art. 13, comma 5 del Codice, erano trattati in ottemperanza di un obbligo di legge. La società ha, inoltre, dichiarato di aver reso l´informativa agli interessati al momento dell´invio dell´avviso di pagamento della T.A.R.S.U. per l´anno 2005;

LETTO il verbale di audizione del 18 giugno 2009 di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha sostanzialmente ribadito quanto rappresentato nello scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Ciò, in considerazione del fatto che il contenuto della nota esplicativa che accompagnava il questionario era stata già oggetto di valutazione nell´ambito dell´istruttoria in quanto due dei segnalanti (sig. Schioppa e sig. Cantile) avevano trasmesso copia integrale del questionario utilizzato dalla società; diversamente da quanto ritenuto, i riferimenti contenuti nella predetta nota, non risultano, neanche indirettamente, idonei a sostanziare tutti gli elementi previsti dall´art. 13, comma 1 del Codice, atteso che, nello specifico, nessuna indicazione viene fornita  relativamente alla modalità del trattamento di cui alla lett. a) e all´esercizio dei diritti previsto dalla lett. e) del citato art. 13. Né risulta accoglibile quanto asserito riguardo l´informativa orale resa dal personale incaricato della società all´atto della notifica del questionario. Sul punto, nella citata nota della società pervenuta il 10 maggio 2006, in cui venivano analiticamente descritte le tipologie di informativa predisposte nonché le modalità con le quali tali informative venivano rese, nulla veniva specificato relativamente all´informativa resa oralmente. Peraltro, quanto asserito relativamente alla predetta informativa orale non è sorretto da alcun elemento di fatto (esistenza di un testo o di specifiche istruzioni impartite al personale preposto alla notifica dei questionari) che consenta di accertare l´effettività di quanto dichiarato. Anche quanto osservato in ordine alla previsione dell´art. 13, comma 4 del Codice, risulta inconferente, atteso che la disciplina richiamata è applicabile solo nel caso in cui (contrariamente all´ipotesi in esame) i dati personali trattati non sono raccolti presso l´interessato; nel caso di specie, i questionari venivano invece compilati dagli interessati,  ciò determinando l´inapplicabilità dell´art. 13, comma 5 del Codice. Non risulta, peraltro, plausibile che i dati raccolti siano i medesimi già forniti alla società dall´ente impositore, almeno, con riferimento ai dati annoverabili nella modulistica contrattuale (numero di telefono, il fax o l´indirizzo e-mail) suscettibili di frequenti cambiamenti, a meno di non voler sostenere l´inutilità della raccolta effettuata. Le considerazioni sopra riportate valgono anche in riferimento all´asserita circostanza inerente l´informativa resa per l´anno 2005;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di rendere tempestivamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del triplo del minimo pari alla somma di novemila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Teleservizi s.r.l., con sede in Caserta via Lamberti Fabbricato A-4, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 9.000,00 (novemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1738275
Data
11/03/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca