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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Alma s.r.l. - 18 marzo 2010 [1775137]

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[doc. web n. 1775137]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Alma s.r.l. - 18 marzo 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 17 del 18 marzo 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto del Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 aprile 2008 nei confronti di Alma s.r.l., Centro italiano di diagnosi e cura della depressione, dell´ansia e dei disturbi della condotta alimentare, con sede a Taranto, lungomare Vittorio Emanuele III, per la violazione degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 4514/53969 datata 20 febbraio 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 4779/53969 del 22 febbraio 2008), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 16 aprile 2008 dai quali è risultato che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, del Codice;

VISTO il verbale n. 66 del 16 aprile 2008 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, evidenziando che "(…) la scheda Informatica adottata per inserire i dati del paziente nel (…) sistema informatico non prevede l´inserimento del cognome dello stesso ma esclusivamente l´inserimento di un codice, (…) così come l´inserimento del solo anno di nascita (…)", sostiene di non essere assoggettata agli obblighi di cui all´art. 37, comma 1, del Codice, poiché "(…) i dati trattati (…) non possono assolutamente essere ricompresi tra quelli indicati, in maniera tassativa, dall´art. 37 del D.Lgs. 196/03", anche in considerazione del fatto che la società "(…) non effettua prestazione di servizi per via telematica". Peraltro, "(…) non si comprende a quale dei trattamenti previsti dal 1° comma dell´art. 37 del D.Lgs. 196/03 si sono riferiti i verbalizzanti per affermare l´obbligo della odierna deducente alla notificazione prevista dalla su richiamata norma";

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e datato 20 maggio 2009 con cui la società ha sostanzialmente ribadito quanto dedotto nello scritto difensivo;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della società in merito alla violazione amministrativa per omessa notificazione al Garante in quanto risulta accertato che la stessa effettua il trattamento di "dati personali sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti di cui all´art. 4, lett. d) del Codice, … per finalità di cura dei pazienti" e, in particolare, ai fini di rilevazione di malattie mentali ai sensi dell´art. 37, comma 1, lett. b) del Codice. Ciò comporta per il titolare l´obbligo di notificare al Garante tale trattamento, così come chiarito con nota dell´Ufficio del 26 aprile 2004 (punto 2, secondo capoverso, in www.garanteprivacy.it, doc. web996680), a prescindere dalla diversa circostanza che la società "non effettua prestazioni di servizi per via telematica";

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14/2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente,  alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta su una testata giornalistica a livello locale, identificata nel "Corriere del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Alma s.r.l., con sede a Taranto, lungomare Vittorio Emanuele III, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica  "Corriere del Mezzogiorno";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 18 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli