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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cassine di Pietra s.r.l. - 22 aprile 2010 [1781041]

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[doc. web n. 1781041]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Cassine di Pietra s.r.l. - 22 aprile 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 22-ter del 29 aprile 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 28 dicembre 2009 nei confronti di Cassine di Pietra s.r.l., con sede in Chiampo (Vi), via Dante Alighieri n. 15 (già con sede in San Pietro Mussolino, via la Fabbrica n. 1, fino al 12 gennaio 2010 e in liquidazione dalla medesima data 12 gennaio 2010), in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13 e 23, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito della segnalazione inviata dalla sig.ra Tiziana Minella che lamentava la ricezione di diverse chiamate promozionali indesiderate, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni in merito alla predetta società, che ha fornito un riscontro con la nota del 29 ottobre 2009 dalla quale risulta che Cassine di Pietra s.r.l., quale titolare del trattamento, effettua chiamate promozionali utilizzando sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore, omettendo di fornire tempestivamente e in modo lecito l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e senza raccogliere il prescritto consenso ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 1 del Codice;

VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 3 dicembre 2009 con il quale è stato disposto il divieto del trattamento illecito di dati personali correlato all´effettuazione di telefonate commerciali preregistrate senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

VISTO il verbale n. 28107/65473 del 28 dicembre 2009 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis del Codice, in relazione agli artt. 13, 23 e 130, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 e inerente a tutte le contestazioni in esso elencate, nel quale la società, lamentando una situazione di sofferenza sia sul piano dell´operatività aziendale che su quello della disponibilità di risorse finanziarie (poste a base, tra l´altro, di una richiesta di rateizzazione), ha rilevato di non ritenere di rientrare nel campo di applicazione dell´art. 130, comma 1 del Codice e di trattare dati qualificabili come anonimi. Ha osservato, inoltre, che la contestazione notificata, unitamente alle altre di pari data ed elencate nello scritto difensivo, è riconducibile ad un´unica condotta che ha avuto inizio dalla data della prima segnalazione del 10 agosto 2007;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità sia in ordine alla violazione amministrativa per omessa informativa sia relativamente a quella per omessa acquisizione del consenso in quanto la società ritiene erroneamente di non utilizzare sistemi automatizzati di chiamata senza l´intervento di un operatore di cui all´art. 130, comma 1 del Codice. Infatti, come, tra l´altro, già accertato dal Garante nel provvedimento del 3 dicembre 2009, la società ha dichiarato di effettuare le chiamate telefoniche promozionali "(…) avvalendosi di un messaggio preregistrato solo per la fase introduttiva della conversazione al fine di rendere più agevole al consumatore la scelta se continuare o interrompere la conversazione". Il numero telefonico dell´interessato casualmente composto e chiamato automaticamente per fini promozionali, così come già chiarito dal Garante nel citato provvedimento del 3 dicembre 2009, deve essere qualificato come dato personale ai sensi dell´art. 4, comma 1 lett. n) del Codice. Quanto sopra determina l´inapplicabilità della disciplina dell´errore sul fatto di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Si osserva poi che la società fa discendere l´unicità della condotta dal fatto di ritenere unitario il trattamento "(…) in quanto esso è un´attività unitaria e non isolabile in atti individuali, stante l´unicità della finalità del trattamento stesso e l´identità dei sistemi adottati per la gestione dell´attività di contatto". Contrariamente a quanto dichiarato dalla società, a fronte di ogni chiamata promozionale effettuata corrisponde una omissione in ordine all´obbligo di raccogliere il preventivo consenso di cui all´art. 130 del Codice ed una correlativa omessa informativa di cui all´art. 13 del Codice. Quanto detto, evidentemente produce i suoi effetti anche in ordine alla norma sanzionatoria da applicare che, proprio in virtù del richiamato art. 1 della legge n. 689/1981, viene individuata in quella vigente alla data della commessa violazione che, nel caso di specie è successiva all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) della sig.ra Tiziana Minella omettendo di rendere tempestivamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il prescritto consenso ai sensi degli artt. 23 e 130, comma 1 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione successiva all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RILEVATO, altresì, che le predette violazioni risultano, allo stato e sulla base degli atti del procedimento, commesse con riferimento all´effettuazione di chiamate indesiderate nei confronti di un unico interessato e che, pertanto, tale circostanza è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo, diminuita a due quinti, per ciascuna sanzione pari alla somma complessiva di diecimilaquattrocento euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Cassine di Pietra s.r.l., con sede in Chiampo (Vi), via Dante Alighieri n. 15 (in liquidazione dal 12 gennaio 2010), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis ridotte a 2/5 ai sensi dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice indicata in motivazione, frazionandola in venti rate mensili dell´importo di euro 520,00 (cinquecentoventi) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 22 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1781041
Data
22/04/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca