g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Provincia di Avellino - 9 settembre 2010 [1782024]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1782024]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti della Provincia di Avellino - 9 settembre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 42 del 9 settembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 maggio 2009 nei confronti della Provincia di Avellino, con sede in Avellino piazza Libertà n. 1, per la violazione dell´art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

CONSIDERATO il provvedimento del Garante del 21 aprile 2009, adottato ai sensi dell´art. 154, comma 1, lettera d), del Codice, dal quale è emerso che sul portale web della Provincia di Avellino sono liberamente consultabili le graduatorie uniche provinciali degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili e sono risultate conoscibili da chiunque le particolari condizioni personali riguardanti lo stato di disabilità di oltre seimila soggetti indicati nominativamente, in violazione di quanto disposto dall´art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO il verbale n. 10626/63439 del 13 maggio 2009 con cui è stata contestata alla predetta Provincia la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale dell´audizione delle parti, tenutasi in data 9 novembre 2009, con cui la citata amministrazione provinciale ha osservato che il provvedimento del Garante datato 21 aprile 2009, dal quale è scaturita la contestazione in argomento, "(…) è stato adottato senza garantire il diritto di partecipazione previsto dalla legge 241/1990 richiamato altresì dal Regolamento n 1/2000 dell´Ufficio del Garante". Visto che l´amministrazione provinciale ha altresì sostenuto che la pubblicazione delle graduatorie oggetto di contestazione "(…) risponde al dettato normativo previsto dalle leggi 68/1999 e 113/1985 in materia di collocamento obbligatorio" e che "(…) negli elenchi pubblicati non vi erano specifiche indicazioni in ordine alle patologie sofferte ma è stato ritenuto, per il solo fatto di essere pubblicati i nominativi di soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, che tale circostanza fosse idonea a rivelare lo stato di salute". Inoltre, quanto espresso nel provvedimento del Garante datato 21 aprile 2009 relativamente all´opportunità di inviare tale provvedimento al Ministero del Lavoro e alla Conferenza Stato Regioni, "(…) evidenzia un contrasto fra le norme sulla trasparenza del collocamento obbligatorio e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, contrasto che può essere sanato solo in sede di modifica legislativa", ragione per la quale nessun addebito può essere mosso alla Provincia;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità in ordine a quanto contestato poiché il provvedimento datato 21 aprile 2009, che costituisce il presupposto della contestazione della sanzione amministrativa, rientra tra i provvedimenti inibitori che, sulla base dell´art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, il Garante può adottare in via d´urgenza, anche d´ufficio, in tutti i casi in cui, come quello di specie, sussiste il rischio di un pregiudizio rilevante per gli interessati (come riportato chiaramente nel dispositivo dell´atto). Il provvedimento del Garante specifica, pertanto, espressamente le particolari esigenze di celerità del procedimento che, sulla base dell´art. 7 della legge 241/90, rendono non necessaria la comunicazione dell´avvio del procedimento facendo salva la facoltà di adottare, come nel caso di specie, provvedimenti cautelari. Avverso tale provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, è comunque possibile proporre opposizione innanzi al Giudice ordinario. Non risulta, tuttavia, in atti che la Provincia abbia impugnato, ai sensi dell´art. 152 del Codice, tale provvedimento del Garante. D´altro canto, relativamente, invece, al procedimento amministrativo sanzionatorio, la Corte di Cassazione si è ripetutamente espressa nel senso che "nelle fattispecie regolate dalle norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/1990), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea – mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli artt. 17 e 18 – ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al minimum prescritto dalla anzidetta normativa" (Cass. Civile Sez. Lavoro, sent. n. 3254 del 5 maggio 2003). La pubblicazione dei nominativi degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi della legge 68/1999, o dei centralinisti telefonici non vedenti, ai sensi della legge 113/1985, nelle forme dettagliatamente specificate nel provvedimento del 21 aprile 2009, configura, diversamente da quanto ritenuto, una diffusione di dati idonea a rivelare lo stato di salute degli interessati, espressamente vietata dall´art. 22, comma 8, del Codice; ciò indipendentemente dalla mancanza di specifiche indicazioni in ordine alle patologie sofferte. La trasmissione del provvedimento del Garante al Ministero del Lavoro e alla Conferenza Stato Regioni, non evidenzia, infine, alcuna contraddittorietà con l´illecito accertato in quanto è stata disposta al fine di mettere entrambi gli organismi nelle condizioni di esercitare, ognuno per la parte di propria competenza, il potere direttivo nei confronti di tutti gli enti locali al fine di individuare forme più proporzionate di accessibilità ai dati in argomento;

RILEVATO, pertanto, che la Provincia di Avellino ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute diffondendoli tramite il portale web istituzionale, contravvenendo, così, al divieto di diffusione degli stessi ai sensi dell´art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009 n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del minimo pari alla somma di ventimila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

alla Provincia di Avellino, con sede in Avellino piazza Libertà n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Provincia di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 9 settembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1782024
Data
09/09/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca