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Provvedimento del 31 marzo 2011 [1810996]

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[doc. web n. 1810996]

Provvedimento del 31 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n. 118 del 31 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 21 dicembre 2010 da XY nei confronti di Gerflor S.p.A., con il quale la ricorrente (già dipendente della predetta società), ha ribadito le richieste avanzate con l´interpello preventivo (a cui non aveva ricevuto riscontro); in particolare ha chiesto di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento dei dati che la riguardano, nonché di ottenere l´indicazione dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. Visto che l´interessata ha, tra l´altro, lamentato di aver ricevuto una richiesta di "consegna della password di accesso al computer aziendale" da parte della citata società dopo la risoluzione del rapporto di lavoro; rilevato che la ricorrente ha, altresì, chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 gennaio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 17 febbraio 2011 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 24 gennaio 2011 con la quale la società resistente nel sottolineare di aver utilizzato i dati dell´interessata "esclusivamente ai fini della elaborazione dei cedolini paga e del conteggio delle competenze di fine rapporto" ha: a) dichiarato di aver già fornito riscontro alle richieste dell´interessata con nota del 28 dicembre 2010 (di cui ha allegato copia); b) fornito indicazioni circa i soggetti ai quali i medesimi dati sono stati comunicati; c) precisato di aver chiesto la comunicazione della password della ricorrente al solo fine di "consentire alle altre colleghe di accedere dalle loro postazioni di lavoro ad eventuali files (…) non condivisi (…)" di stretta attinenza alle mansioni lavorative"; visto che il titolare ha altresì precisato di aver invitato la ricorrente, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, a "fare quanto necessario per consentire …di utilizzare il sistema software dell´azienda in tutte le sue funzionalità", invito che fu accolto dall´interessata che si presentò presso gli uffici della società "pretendendo di intervenire personalmente sul software al fine di eliminare la protezione";

VISTA la nota inviata via fax l´8 marzo 2011 con la quale la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, dichiarando tra l´altro che "sui file contenuti nella postazione di lavoro (…) assegnata non era stata (…) impostata alcuna protezione, pertanto erano accessibili ad un´utenza con diritti di amministratore";

RILEVATO che il ricorso viene esaminato dal Garante unicamente in relazione ai diritti specificamente contemplati dall´art. 7 del Codice e oggetto di interpello preventivo al titolare del trattamento e non anche in relazione agli altri profili (emersi anche nel corso dell´istruttoria del procedimento) che, seppure connessi al trattamento dei dati personali in questione, non rientrano nell´alveo dei predetti diritti;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente ex artt. 7 e 8 del Codice, anche integrando nel corso del procedimento quanto già dichiarato con la citata nota del 28 dicembre 2010;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Gerflor S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Gerflor S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1810996
Data
31/03/11

Tipologie

Decisione su ricorso