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Provvedimento del 31 marzo 2011 [1811049]

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[doc. web n. 1811049]

Provvedimento del 31 marzo 2011

Registro dei provvedimenti
n.  121 del 31 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 4 febbraio 2011 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY e KW s.r.l., di cui lo stesso è socio (rappresentati e difesi dall´avv. Alessia Brandolini), si sono opposti alla comunicazione dei dati personali relativi "alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute e ricoperte dal sig. XY nelle società ZZ s.r.l.", dichiarata fallita nel 1998 (fallimento chiuso nel 2002), "e YY & c. s.a.s.", chiedendone la cancellazione dai dossier che li riguardano, ritenendo tali associazioni lesive per i ricorrenti, tenuto conto che la carica ricoperta nella società fallita risale a diversi anni fa e che la partecipazione in società in accomandita semplice, secondo quanto rappresentato in un opuscolo contenuto nello stesso sito di Cerved Group S.p.A., sarebbe "connotata da una valenza negativa, in quanto, statisticamente, con maggiore probabilità di essere assoggettata a fallimento"; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata il 25 febbraio 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), nel rappresentare che le informazioni riguardanti "sia la qualità di socio" del ricorrente "rivestita nella KW s.r.l., sia le cariche e qualifiche rivestite in altre società e i dati riferiti a queste ultime" sono "pienamente corrispondenti alle informazioni tuttora presenti nel registro delle imprese delle CCIAA di riferimento, da cui sono state tratte", ha comunicato di stare valutando la possibilità di sospendere temporaneamente la visualizzazione "dell´informazione relativa alla dichiarazione di fallimento di ZZ s.r.l. all´interno del Dossier persona" riferito al ricorrente "ed in ogni altra scheda, report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla predetta società" ivi compreso il Dossier riferito a KW s.r.l., in ragione degli orientamenti recentemente espressi dal Garante in casi analoghi e in attesa degli approfondimenti in corso presso l´Autorità in materia di informazioni commerciali;

VISTA la nota inviata il 2 marzo 2011 con la quale il ricorrente ha insistito nella richiesta di cancellazione delle informazioni così come avanzata con il ricorso;

VISTA la memoria inviata il 18 marzo 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. ha preliminarmente sostenuto l´inammissibilità del ricorso proposto da KW s.r.l. dal momento che l´interpello ai sensi dell´art. 7 del Codice allegato al ricorso risulta proposto esclusivamente da XY; rilevato che, con la medesima nota, la resistente ha comunque confermato di aver sospeso la visibilità dell´informazione relativa al fallimento della società ZZ s.r.l. da ogni scheda o report in cui la stessa fosse associata a quest´ultimo, ribadendo di ritenere infondata la richiesta di cancellare le informazioni relative alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute dallo  stesso in altre società;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile, ai sensi dell´art. 148 del Codice, il ricorso proposto da KW s.r.l. dal momento che non risulta essere stato proposto dalla stessa il necessario interpello preventivo nei confronti di Cerved Group S.p.A.;

RILEVATO che la resistente ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento della ZZ s.r.l. sia nell´ambito del "Dossier persona" di XY, sia da ogni scheda o report in cui la stessa fosse associata a quest´ultimo e ritenuto di dover dichiarare per questa parte non luogo a provvedere sul ricorso dallo stesso proposto ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RILEVATO, in ordine alla restante richiesta volta a ottenere la cancellazione delle informazioni relative alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute e ricoperte dal sig. XY nelle società ZZ s.r.l. e YY & c. s.a.s., che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono, allo stato, essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RITENUTA quindi lecita la comunicazione a terzi, nell´ambito del "Dossier persona" relativo al ricorrente e negli altri prodotti in cui lo stesso a vario titolo compaia, delle informazioni relative alle partecipazioni detenute e alle cariche ricoperte dallo stesso, anche in passato, che risultino da registri pubblici e ritenuto pertanto di dover dichiarare infondata la richiesta volta a ottenere la cancellazione di tali informazioni;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da KW s.r.l.;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellare l´informazione relativa al fallimento di ZZ s.r.l. dal Dossier persona di XY e da ogni altra scheda o report o prodotto informativo distribuito da Cerved Group S.p.A. non direttamente relativo alla medesima società;

c) dichiara infondata la restante richiesta di XY volta a ottenere la cancellazione delle informazioni relative alle cariche, qualifiche e partecipazioni detenute e ricoperte dal sig. XY nelle società ZZ s.r.l. e YY& c. s.a.s. da tutti i prodotti informativi in cui le stesse risultano associate al proprio nome;

d) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 31 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1811049
Data
31/03/11

Tipologie

Decisione su ricorso