g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 aprile 2011 [1816392]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1816392]

Provvedimento del 21 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 152 del 21 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante l´11 marzo 2011, con il quale XY, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza previamente formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha ribadito la richiesta, indirizzata alla Parrocchia San Pio X di Reggio Calabria, volta a far annotare sul registro dei battesimi la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 1° aprile 2011 con cui l´Arcidiocesi di Reggio Calabria ha informato l´interessata "circa la determinazione a procedere relativamente alla sua richiesta di abbandono della fede Cattolica (…)" inviando copia del decreto dell´Ordinario Diocesano con il quale viene disposta la richiesta annotazione sul registro dei battesimi;

VISTA la comunicazione del 5 aprile 2011 con la quale la ricorrente ha lamentato di essere ancora in attesa che "dell´avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera debitamente sottoscritta (…)" dal parroco della citata Parrocchia;

VISTA, altresì, l´email del 10 aprile 2011 alla quale la ricorrente ha allegato la lettera di conferma dell´avvenuta annotazione "della volontà della sig.a XY di non far più parte della Chiesa (…)", sottoscritta dal Parroco della Parrocchia S. Pio X di Reggio Calabria;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata confermando l´avvenuta annotazione di quanto richiesto dall´interessata, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Parrocchia San Pio X di Reggio Calabria, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Parrocchia San Pio X di Reggio Calabria, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli