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Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci - 24 giugno 2011 [182...

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[doc. web n. 1827123]

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci - 24 giugno 2011 

Registro dei provvedimenti
n. 260 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l´art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell´art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell´osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
Vista la richiesta di rinnovo dell´autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, presentata il 25 ottobre 2010 da Società cattolica di assicurazione – società cooperativa per il tramite del rappresentante legale di Cattolica Services s.c.p.a. in qualità di "delegato all´esercizio delle funzioni di "Titolare del trattamento dei Dati Personali" del Gruppo Cattolica di Assicurazione", ai sensi dell´art. 41, del Codice, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta e di conservazione dei dati;

Considerato che una parte dei trattamenti effettuati dalla società era disciplinata dall´autorizzazione generale n. 5/2009, rilasciata da questa Autorità, la quale era applicabile anche alle attività di assicurazione (Capo I) e che una restante parte è stata autorizzata con specifico provvedimento del Garante del 16 dicembre 2009, efficace fino al 30 giugno 2011;

Visto l´articolo 10 dello statuto della Società cattolica di assicurazione – società cooperativa, il quale prevede come requisito per l´ammissione dei soci che gli stessi professino la religione cattolica e che manifestino "sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche";

Considerato che tale previsione statutaria comporta un trattamento di dati sensibili non previsto espressamente dalle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell´art. 40 del Codice;

Vista la nuova autorizzazione generale n. 5/2011, che sostituisce la n. 5/2009;

Considerato che il Garante si è riservato di prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cui accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali, come ribadito nel Capo VI, punto 4) della medesima autorizzazione n. 5/2011;

Ritenuto che il trattamento effettuato da Società cattolica di assicurazione – società cooperativa e oggetto della richiesta di autorizzazione è limitato alla fase precedente all´ammissione dei soci, evidenzia un aspetto del tutto particolare ed è stato autorizzato negli anni precedenti dal Garante anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziato all´articolo 3 del citato statuto, tenendo altresì conto che la società ha dichiarato che "a tutt´oggi rimangono invariati gli elementi posti a fondamento dell´originaria richiesta di autorizzazione e delle successive richieste di rinnovo";

Ravvisata l´opportunità di autorizzare il trattamento di dati sensibili in esame alle medesime condizioni contenute nell´autorizzazione n. 5/2011;

Visto l´art. 167, comma 2, del Codice che sanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto l´art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all´Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l´art. 41 del Codice;

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

AUTORIZZA

Società cattolica di assicurazione – società cooperativa a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente indispensabili e pertinenti per l´applicazione dell´articolo 10 dello statuto della società e per le sole finalità di applicazione di tale disposizione.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle medesime condizioni previste dall´autorizzazione generale n. 5/2011.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli