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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Circolo Privato Pirli - 9 dicembre 2010 [1827144]

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[doc. web n. 1827144]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Circolo Privato Pirli - 9 dicembre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 59 del 9 dicembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto amministrativo predisposto dalla Questura di Teramo, Divisione Polizia amministrativa sociale e dell´immigrazione, ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione amministrativa redatto in data 15 luglio 2008, nei confronti del sig. Lodovico Valentini, nato a Teramo il 20 luglio 1965, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Circolo Privato Pirli, con sede in Teramo, Corso Porta Romana n. 71, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale di ispezione del giorno 8 luglio 2008, redatto dalla predetta Divisione della Questura di Teramo, dal quale risulta che all´ingresso del Circolo era presente una telecamera collegata ad un monitor posto all´interno del locale, a fronte del quale non era resa agli interessati l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento del Garante sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti;

VISTO il verbale del 15 luglio 2008, redatto dalla Divisione Polizia amministrativa sociale e dell´immigrazione della Questura di Teramo, con cui è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 del medesimo Codice, informando la parte della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/81;

RILEVATO che, dal predetto rapporto, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che il Circolo in questione non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che il circolo effettua un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere agli interessati, attraverso gli appositi cartelli, l´informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004 vigente all´epoca dei fatti;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore della legge n. 14 del 27 febbraio 2009, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

al Circolo Privato Pirli, con sede in Teramo, Corso Porta Romana n. 71 nella persona del legale rappresentante pro tempore di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si segnala che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1827144
Data
09/12/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca