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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Altea Servizi s.r.l. - 23 dicembre 2010 [1830193]

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[doc. web n. 1830193]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Altea Servizi s.r.l. - 23 dicembre 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 65 del 23 dicembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATI i rapporti dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposti ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai verbali di contestazione per violazione amministrativa redatti entrambi in data 10 novembre 2008 nei confronti di Altea Servizi s.r.l., con sede in Foggia, via Napoli n. 6/b, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell’ art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTI i verbali nn.rr. 24707/54478 e 24723/55739 entrambi del 10 novembre 2008, ai quali si fa espresso rinvio, con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO il provvedimento di divieto del Garante datato 13 maggio 2008;

RILEVATO dai predetti rapporti che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall’art. 18 della legge 689/81 (non inviando all’Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che la società ha effettuato i trattamenti dei dati degli interessati che hanno effettuato ciascuno una segnalazione (dalle cui istruttorie sono originati i procedimenti sanzionatori precedentemente citati) omettendo di rendere tempestivamente l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice;

CONSIDERATO che le contestazioni in argomento risultano accertate antecedentemente alla cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta in data 13 febbraio 2009;

VISTO l’art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO che, nel caso in cui l’infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minore rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l’individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n.689, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall’art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO di dover determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente, alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche, nella  somma di seimila/00 euro per ciascuna delle due violazioni contestate, per un importo complessivo di dodicimila euro;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

ad Altea Servizi s.r.l., con sede in Foggia, via Napoli n. 6/b, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni previste dall’art. 161 del Codice indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento. Si segnala che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 23 dicembre 2010

IL PREIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1830193
Data
23/12/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca