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Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell'Istituto Ninetta Rosano s.r.l - 9 febbraio 2011 [1832753]

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[doc. web n. 1832753]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti dell´Istituto Ninetta Rosano s.r.l - 9 febbraio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 55 del 9 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 20 marzo 2009 nei confronti dell´Istituto Ninetta Rosano s.r.l., con sede a Belvedere Marittimo (Cs), via Capo Tirone n. 12, per la violazione degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 16564/53969 datata 14 luglio 2008) e su specifica delega di questa Autorità (n. 16567/53969 del 14 luglio 2008), ha effettuato un´attività di controllo di cui al verbale di operazioni compiute del 29 ottobre 2008 a fronte della quale l´Ufficio del Garante, in data 13 marzo 2009, ha accertato che la predetta società effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. b) del Codice;

VISTA la contestazione n. 6171/60733 del 20 marzo 2009 con cui l´Ufficio del Garante ha contestato alla predetta società la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, rappresentata e difesa dallo Studio legale amministrativo avv. Cetraro Saverio Rocco presso il quale ha eletto domicilio, chiedendo di essere sentita ai sensi del citato art. 18, ha asserito l´illegittimità e infondatezza della contestazione in argomento senza fornire alcuna motivazione;

RILEVATO che, a fronte della richiesta di audizione di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981, l´Ufficio del Garante ha provveduto a convocare la società con tre distinte comunicazioni nn.rr. 6998 del 29 marzo 2010, 19625 del 2 settembre 2010 e 21584 del 29 settembre 2010, a fronte delle quali la società, chiedendo un rinvio dell´audizione per il solo invito del 2 settembre 2010, non si è mai presentata senza fornire, con riferimento all´ultima convocazione, alcuna richiesta di ulteriore proroga o comunicazione di rinuncia alla facoltà riconosciutale dalla legge;

RILEVATO che l´attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

VISTO l´art. 163 del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14/2009, che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente, alla sua personalità e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del triplo del minimo pari alla somma di trentamila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta su una testata giornalistica a livello locale, identificata in "Il Quotidiano della Calabria";

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´Istituto Ninetta Rosano s.r.l., con sede a Belvedere Marittimo (Cs), via Capo Tirone n. 12, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentaimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulla testata giornalistica "Il Quotidiano della Calabria";

INGIUNGE

alla medesima società di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 9 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1832753
Data
09/02/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca