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Provvedimento del 7 luglio 2011 [1834944]

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[doc. web n. 1834944]

Provvedimento del 7 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 275 del 7 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 16 maggio 2011, con il quale XY ha chiesto a Allianz S.p.A. (in relazione ad un sinistro stradale occorsogli in data 25.05.2010) di conoscere, in particolare, i dati personali che lo riguardano contenuti in una perizia ("completa delle 11 …fotografie") redatta da un fiduciario della società, nonché di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTE le note, inviate via fax rispettivamente in data 3 giugno 2011 e 24 giugno 2011, con le quali la resistente, dopo aver inizialmente messo a disposizione i soli dati anagrafici e contrattuali, ha comunicato di aver fornito al ricorrente "al solo scopo di non protrarre ulteriormente la vicenda (…) la perizia (…), completa delle 11 fotografie", nonostante che "ai sensi dell´art. 8 lettera e del d.lgs. n. 196/2003 l´esercizio del diritto (…) invocato ed esercitato è sospeso in quanto potrebbe derivare alla (…) società un pregiudizio per l´esercizio dei propri diritti in sede giudiziaria", essendo già pendente tra le stesse parti "un contenzioso avanti il giudice di pace di Monopoli";

VISTA la nota del 6 giugno 2011 con la quale il ricorrente aveva ribadito le proprie istanze sottolineando che le fotografie richieste sarebbero già presenti nel fascicolo processuale;

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente nel corso del procedimento, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Allianz S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Allianz S.p.A. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1834944
Data
07/07/11

Tipologie

Decisione su ricorso