g-docweb-display Portlet

Giustizia tributaria: concorsi e dati personali - 22 settembre 2011 [1844190]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1844190]

Giustizia tributaria: concorsi e dati personali - 22 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 347 del 22 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Esaminato il reclamo presentato dal dott. XY, concernente il trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Esaminate le informazioni fornite dalle parti;

Vista la restante documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

Con il reclamo in atti, proposto ai sensi degli artt. 141 e ss. del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, d´ora in avanti, per brevità, "Codice), il dott. XY ha lamentato che, in riferimento alla sua partecipazione ad una procedura concorsuale per posti vacanti di Vicepresidente di Sezione delle Commissioni tributarie provinciali di ZZ, XX, HH e JJ, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (d´ora in avanti, per brevità, "Consiglio") ha inviato con nota del 10 giugno 2010 alle predette Commissioni, ai fini della pubblicazione in forma integrale mediante affissione presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni stesse, la delibera n. YH di rettifica del punteggio delle graduatorie relativa all´interessato, anziché disporre la pubblicazione della sola parte riguardante la rettifica del punteggio.

Tale comportamento, secondo il reclamante, sarebbe in contrasto con la disciplina in materia di tutela della riservatezza, contenendo la citata delibera di rettifica numerosi dati personali che lo riguardano, tra i quali valutazioni ed apprezzamenti sulla sua persona nonché informazioni sulle attività prestate da quarant´anni ad oggi.

Il dott. XY ha quindi chiesto al Garante di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

L´Autorità con note del 17 dicembre 2010 ha informato il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed i Presidenti ed i Direttori di Segreteria delle Commissioni provinciali tributarie interessate  in ordine al reclamo ricevuto, chiedendo di fornire le seguenti informazioni: "se la delibera di rettifica del punteggio delle graduatorie n. YH è stata effettivamente pubblicata integralmente, per affissione, presso gli uffici di segreteria delle Commissioni sopra elencate, i motivi di tale affissione integrale – se realmente effettuata -, nonché ogni altro elemento o deduzione ritenuta utile ai fini delle valutazioni di competenza di questa Autorità".

Alla richiesta di informazioni hanno risposto: il Direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di ZZ; il Presidente della Commissione tributaria provinciale di HH; il Presidente ed il Direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di XX; il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che ha trasmesso la delibera consiliare n. 1 del 18 gennaio 2011.

Gli Organi provinciali sopra indicati hanno confermato di avere provveduto alla pubblicazione integrale della delibera n. YH di rettifica del punteggio delle graduatorie, in adempimento di quanto disposto dal Consiglio con la citata nota del 10 giugno 2010.

Il Consiglio, con delibera consiliare n. 1 del 18 gennaio 2011, ha confermato di aver richiesto agli Organi provinciali sopra citati di provvedere alla pubblicazione integrale della delibera in argomento, precisando i motivi di detta richiesta, come di seguito riportati:

- "a) tutte le delibere di graduatoria e di nomina - e, di conseguenza anche quelle in rettifica, sono, per prassi costante, integralmente pubblicate presso le Commissioni tributarie sedi del relativo concorso e che tale disposizione è presente anche sul bando di concorso di cui trattasi (alleg.1). Si precisa che le graduatorie sono parte integrante delle delibere, di cui costituiscono un allegato (alleg. 2);"

- "b) si è verificata la circostanza in cui il Tribunale Amministrativo Regionale della WW, Sezione staccata di ZZ, ha emesso l´Ordinanza n. 233 dell´ 11.2.2009 (alleg. 3) con la quale è stata sospesa l´efficacia della delibera di graduatoria prot. n. 127102008 (già integralmente pubblicata), "con l´obbligo per l´Amministrazione di ripronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ... ", con nuova delibera (alleg. 4) nella quale motivare in modo dettagliato le cause di esclusione dei candidati ricorrenti, essendo stato ritenuto insufficiente citare, come motivazione, la norma generale che descrive il requisito per la partecipazione al concorso;"

- "c) i titoli di servizio per i quali si chiede la valutazione in un concorso della Pubblica Amministrazione non possono essere ritenuti dati riservati. A conforto di tale indirizzo, anche il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, con sentenza n. 6450 dell´8.8.2008 (alleg. 5), ha testualmente affermato che ´il consolidato orientamento giurisprudenziale (CS, Sez. VI. n. 260/1997; T.A.R. Campania n. 7538/1997; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 274/2001) ha affermato il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l´esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l´essenza. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti ....´ ";

- "d) infine, la relazione pubblicata dall´Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio di Stato nell´anno 2008 (alleg. 6), nella parte in cui si pronuncia in ordine alla pubblicità dei pareri sul ricorso straordinario e tutela della privacy, segnala la Direttiva del 20 maggio 2008 del Presidente del Consiglio di Stato circa la possibilità di pubblicare o meno sui siti informatici, e segnatamente sul sito internet della giustizia amministrativa, i pareri resi dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario." La direttiva si è pronunciata nel senso della pubblicabilità, salva istanza di parte di omissione dei dati personali, o provvedimento collegiale che, d´ufficio, rilevata la presenza di dati sensibili, ordina la pubblicazione con omissione dei dati personali: "In questa prima fase, le sezioni consultive verificano di ufficio, pur in assenza di istanza di parte, se il ricorso contenga dati sensibili che giustificano l´omissione di dati personali. Si suole considerare come dati sensibili, e ordinare di ufficio l´omissione dei dati personali, le notizie relative allo stato di salute fìsica - psichica del ricorrente, che si rinvengono nei ricorsi in materia di cause di servizio o di esclusione da procedure concorsuali, e le notizie relative a comportamenti disciplinarmente rilevanti, che si rinvengono nei ricorsi avverso sanzioni disciplinari".

Il Consiglio ha concluso:

- "Ritenuto che, per quanto sopraesposto, la pubblicazione della delibera n. YH/2010 di cui trattasi (alleg. 7) non ha violato la riservatezza dei dati prodotti dal candidato nel concorso in esame, in quanto non sono stati indicati dati sensibili quali motivi di salute o questioni disciplinari;"

- "l´unico titolo di servizio ivi esaminato è solo quello che ha dato luogo alla rettifica del punteggio e cioè l´attività di lavoro dipendente presso un KJ;"

- "l´attività di QX è solo citata e che nulla compare in ordine agli altri titoli dichiarati e valutati (servizio prestato nelle ZX, attività di HW in società di capitale, abilitazioni conseguite) (alleg. 8);"

- "nessun apprezzamento di carattere personale è stato inserito nella delibera pubblicata, laddove è in discorso unicamente la valutabilità oggettiva del titolo dichiarato sulla base dei criteri adottati per il concorso in esame;"

- "l´interessato non ha altresì fatto pervenire alcun interpello preventivo a questo Consiglio (art. 146 d.lgs. 196/2003);".

L´Autorità ha acquisito agli atti copia della delibera n. YH del 2010 del Consiglio e la relativa nota di trasmissione a firma del Presidente del medesimo Consiglio del 10 giugno 2010, con la quale è stato richiesto ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni tributarie interessate di provvedere alla "pubblicazione mediante affissione presso l´Ufficio di Segreteria della Commissione della delibera di cui all´oggetto, con preghiera di volere dare comunicazione a questo Consiglio della data dell´avvenuto adempimento".

Tutto ciò premesso, ai sensi dell´art. 11, comma 3, del Regolamento del Garante n. 1/2007, l´Autorità, con nota in data 28 febbraio 2011, ha comunicato al reclamante e al Consiglio l´avvio del procedimento amministrativo funzionale all´adozione di un provvedimento del Collegio del Garante, avente ad oggetto il trattamento dei dati personali del dott. XY effettuato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria attraverso la pubblicazione, in forma integrale, della delibera n. YH del 18 maggio 2010 – concernente  la rettifica del punteggio delle graduatorie dei concorsi di cui al bando di trasferimento del 18.12.2007 per i posti vacanti di Vicepresidente nelle Commissioni tributarie provinciali, con riferimento al candidato dott. XY -  presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali di ZZ, XX, HH e JJ, su disposizione del Consiglio medesimo; con la medesima nota è stato fissato al 31 marzo 2011 il termine per prendere visione degli atti del procedimento, depositare memorie e documenti e chiedere di essere sentiti.

Con nota del 21 marzo 2011, comunicata ad entrambe le parti, l´Autorità ha accolto la richiesta di concessione di una proroga dei termini a difesa, avanzata dal Consiglio, disponendo il differimento al 30 aprile 2011 del termine per prendere visione degli atti del procedimento, depositare memorie e documenti e chiedere di essere sentiti.

Con nota in data 18 marzo 2011 il dott. XY ha depositato memoria e documenti. In particolare, il reclamante ha dedotto che:

- la delibera di rettifica di punteggio delle graduatorie n. YH conteneva riferimenti a questioni, fatti e circostanze tali che la sua pubblicazione integrale ha determinato la diffusione di dati sensibili e lesivi della dignità umana e professionale del reclamante;

- "la visione di tale documento induce il lettore a ritenere che la riduzione del punteggio costituisca un minus rispetto ad una storia di sospetti di false dichiarazioni, ritenute accertate con la certificazione del Comune di WW, che ha dato avvio ad una specifica contestazione, in risposta alla quale il sottoscritto ha dovuto fornire spiegazioni e giustificazioni, sotto la sottesa conseguenza di successiva denuncia penale per dichiarazioni mendaci";

- "resta evidente che le circostanze e i fatti riportati indicano che il Consiglio di Presidenza ha diffuso notizie relative a supposti comportamenti disciplinarmente (e penalmente) rilevanti che, per come riconosciuto dalla stessa predetta autorità, alla lettera d) della delibera consigliare n.1 del 18-01-2011, costituiscono dati sensibili. Nessun dubbio, poi, può sussistere sulla natura di dati sensibili delle valutazioni e apprezzamenti sui comportamenti delle persone, per fatti potenzialmente rilevanti sotto il duplice aspetto disciplinare e penale, cosi come rinvenibile nella delibera pubblicata, laddove si legge: ‘Ritenuto che le tesi rappresentate dal dr. XY possono essere apprezzabili soltanto per dedurre la buona fede del candidato ed escludere qualsiasi fattispecie di dolo.".

Il Segretario Generale del Consiglio con nota in data 8 aprile 2011 ha trasmesso la memoria adottata dal Consiglio con delibera n. 823 del 5 aprile 2011. In tale memoria, che richiama anche  la precedente delibera n. l del 18 gennaio 2011 e, in particolare, la giurisprudenza amministrativa in essa citata, ha rappresentato quanto segue:

- "la pubblicazione delle graduatorie e delle deliberazioni relative ai concorsi per la copertura dei posti vacanti -mediante affissione presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza e presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie - avviene per prassi ed in virtù dell´art. 5 comma 3 del Regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 2.6.1998 n. 231 pubblicato su G.U. n. 163 del 15.7.1998";

- "nel bando di concorso 18.12.07 cui ha partecipato il dott. XY è espressamente richiamata tale modalità di pubblicazione";

- le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali di JJ, ZZ, XX ed HH hanno comunicato che "la delibera YH/2010 è stata affissa nei rispettivi Albi da non prima del 14.6.10 e non oltre il periodo di tempo previsto per eventuali impugnative";

- "tale forma di pubblicità si è esaurita sotto la vigenza del secondo periodo del comma aggiunto all´art. l del d. lgs. 30.6.03 n. 196 dall´art. 4 comma 9 della legge 4 marzo 2009 n.15 secondo cui ´Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e le relative valutazioni non sono oggetto di protezione della riservatezza personale´, comma soppresso solo dalla data di entrata in vigore dell´art. 14 comma 1 della legge 4 novembre 2010 n. 183";

- "il Collegio, in occasione di ulteriori recenti delibere di rettifica di punteggi attribuiti a candidati, ha già modificato le forme di pubblicità prevedendo la affissione della sola parte dispositiva delle delibere relative (v. delibera n. 675 in data 15.3.2011, allegata)";

- "la pubblicazione mediante affissione della delibera YH/2010 ha avuto ad oggetto dati e valutazioni relativi al servizio pubblico prestato dal dott. XY presso KJ;

- la stessa non ha riguardato dati sensibili, è risalente nel tempo e, comunque, ha esaurito i suoi effetti";

- "Il Consiglio intende consolidare la nuova prassi di pubblicazione di delibere analoghe con la sola affissione della parte dispositiva";

- si richiamano "le ulteriori regole per i soggetti pubblici di cui al capo II del d. lgs 30.6.03 n.196".

Sulla base di tali premesse, il Consiglio ha chiesto l´archiviazione del reclamo.

OSSERVA

1) Occorre, innanzitutto, determinare la natura dei dati contenuti nella delibera n. YH di rettifica del punteggio delle graduatorie, pubblicata integralmente nelle forme sopra indicate.

Tale delibera contiene informazioni relative alle attività professionali autocertificate dal reclamante, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché valutazioni in ordine alla veridicità del contenuto dell´autocertificazione stessa, ed apprezzamenti negativi su tale autenticità, pur deducendo la buona fede del reclamante ed escludendo "qualsiasi fattispecie di dolo".

Si deve, pertanto, escludere la configurabilità dei dati in argomento quali dati sensibili che, a termini di legge, sono costituiti da "dati personali idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 4, comma 1, lettera d) del Codice).

Deve, parimenti, escludersi che i dati in argomento costituiscano dati giudiziari, essendo tali "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all´articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;" (art. 4, comma 1, lettera e) del Codice).

Purtuttavia, i dati contenuti nella delibera di rettifica n. YH costituiscono senz´altro dati personali, cioè informazioni relative a persona fisica identificata (art. 4, comma 1, lettera b) del Codice).

2) I dati personali del reclamante contenuti nella delibera in argomento sono stati oggetto di "diffusione", tipologia di trattamento che si realizza quando si dà "conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lettera m) del Codice).

Ai sensi dell´art. 19, comma 3, del Codice, la "diffusione" di dati personali altrui da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

Il Consiglio ha sostenuto che la pubblicazione mediante affissione delle graduatorie e delle deliberazioni relative ai concorsi per la copertura dei posti vacanti avviene "in virtù" dell´art. 5, comma 3, del Regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231. Tuttavia, il predetto comma 3 dell´art. 5 prevede la pubblicazione, mediante affissione presso l´Ufficio di segreteria del Consiglio e presso gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie interessate, dei soli "elenchi di cui all´articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545", e non delle relative delibere.

Anche il bando di concorso di cui trattasi (bando del QW), contrariamente a quanto affermato dal Consiglio, prevede testualmente la pubblicazione presso le Commissioni tributarie interessate della sola graduatoria, e non già delle delibere di graduatoria e di rettifica in forma integrale (cfr. art. 6 del bando).

3) La circostanza, dedotta dal Collegio, che la pubblicazione in forma integrale delle deliberazioni relative ai concorsi per la copertura dei posti vacanti avviene per prassi costante, non ha pregio, non avendo la prassi, notoriamente, effetto abrogativo di norme di legge.

4) All´epoca dei fatti oggetto di reclamo vigeva il secondo periodo dell´art. 1 del Codice, introdotto dall´art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (recante la delega al Governo finalizzata all´ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell´economia e del lavoro e alla Corte dei conti), in seguito soppresso dall´art. 14, comma 1, lettera a) della legge 4 novembre 2010, n. 183. Tale periodo testualmente disponeva che "le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale".

Tale norma - contenuta nella delega legislativa finalizzata "a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" (così espressamente nel comma 1 dell´art. 4 della legge delega stessa), - non è applicabile alla fattispecie in esame.

Ed infatti, essa riguarda(va) l´accessibilità che le pubbliche amministrazioni devono assicurare in ordine ai dati relativi allo svolgimento delle prestazioni dei propri dipendenti ed alla relativa valutazione, nonché la "trasparenza" delle medesime, intesa "come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell´organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all´utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell´attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (cfr. art. 4, comma 7, della legge  n. 15/2009 e art. 11, comma 1, del d. lg. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della delega). La norma in argomento atteneva, quindi, alla fruibilità - soprattutto da parte dei cittadini amministrati - di notizie relative all´efficienza organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni ed alla valutazione della performance da queste conseguita,  nel suo complesso e dai suoi singoli dipendenti.

La medesima norma, invece, non riguarda(va) la diversa materia delle informazioni e delle notizie inerenti a titoli, eventualmente consistenti, come nella specie, in precedenti incarichi svolti presso vari enti o in attività libero-professionali, trasmesse alle amministrazioni pubbliche dai candidati nell´ambito di procedure concorsuali, nonché le relative valutazioni, che restano soggette alla disciplina in tema di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

5) L´ordinanza n. 233 dell´ 11 febbraio 2009 del Tribunale amministrativo regionale della WW, Sezione distaccata di ZZ, citata nella memoria difensiva del Consiglio, non rileva nel caso in esame. Infatti, in tale ordinanza il T.a.r. ha correttamente ribadito l´obbligo di motivare in modo dettagliato, nelle delibere di approvazione delle graduatorie, le cause di esclusione dei candidati, ma non ha affrontato la questione, oggetto dell´attuale reclamo, della pubblicazione in forma integrale di tali delibere.

6) Anche l´argomento del Consiglio secondo cui  i titoli di servizio per i quali si chiede la valutazione in un concorso della Pubblica Amministrazione non potrebbero essere ritenuti dati riservati, in conformità a quanto affermato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. III, con sentenza n. 6450 dell´8 agosto 2008, non appare fondato. Infatti, tale sentenza  riguarda un caso di diniego opposto  da un Ministero all´istanza di accesso di un interessato agli atti di una procedura concorsuale. Com´è noto, la materia dell´accesso ai documenti amministrativi resta disciplinata dalla legge 7 aprile 1990, n. 241 (cfr. anche gli artt. 59 e 60 del Codice). L´attuale reclamo riguarda, invece, un caso di diffusione di dati personali in asserita violazione delle norme di tutela di cui al Codice.

7) Ulteriormente, il richiamo effettuato dal Consiglio alla Direttiva del 20 maggio 2008 del Presidente del Consiglio di Stato, relativa alla pubblicazione sui siti informatici e sul sito internet della Giustizia amministrativa dei pareri resi dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario, appare inconferente, in considerazione della natura particolare di tali pareri – funzionali ad una attività sostanzialmente giurisdizionale –, la cui pubblicità non è esclusa dal regime di conoscibilità di tali atti previsto dalla legge n. 205 del 2000 e può attuarsi adottando, a parametro di riferimento, le cautele previste dagli artt. 51 e 52 del Codice in tema di informatica giuridica.

8) Infine, appare infondato il rilievo del Consiglio circa la mancata presentazione, da parte del reclamante, dell´interpello preventivo ex art. 146 del Codice, essendo questo richiesto solo nel caso di proposizione di un ricorso al Garante (cfr. artt. 141, comma 1, lett. c) e 145 e segg. del Codice) e non nel caso di reclamo, come nel caso di specie (artt. 141, comma 1, lett. a) e 142 e segg. del Codice).

In conclusione, la pubblicazione in forma integrale, mediante affissione presso l´Ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie provinciali di ZZ, XX, HH e JJ, della  delibera n. YH di rettifica del punteggio delle graduatorie, contenente dati personali relativi al dott. XY, disposta dal  Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, risulta non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Codice, il quale prescrive che la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3).

In considerazione della circostanza che il trattamento dei dati in argomento ha ormai esaurito i suoi effetti e che il Consiglio ha modificato le forme di pubblicità delle delibere di rettifica dei punteggi attribuiti ai candidati, prevedendo l´affissione della sola parte dispositiva, e ha dichiarato di volere consolidare la nuova prassi di pubblicazione di delibere analoghe con la sola affissione della parte dispositiva, non vi è luogo a procedere da parte del Garante all´adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio ai sensi dell´art. 143, comma 1, del Codice.

Con autonomo procedimento l´Autorità verificherà la sussistenza dei presupposti per la contestazione nei confronti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria della violazione amministrativa di cui al combinato disposto degli articoli 162, comma 2-bis e 167 del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, del Codice medesimo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali, in relazione all´art. 19, comma 3, del Codice, il trattamento di dati personali del dott. XY, oggetto del reclamo, effettuato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Nei confronti del presente provvedimento può essere proposta opposizione, ai sensi dell´art. 152 del Codice, davanti al Tribunale ordinario del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Roma, 22 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli