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Provvedimento del 29 settembre 2011 [1846729]

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[doc. web n. 1846729]

Provvedimento del 29 settembre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 350 del 29 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 luglio 2011, presentato da XY e KW, quali procuratrici generali della propria madre ZZ (rappresentate e difese dall’avv. Feliciano Sebastiani) nei confronti del Condominio HH Roma con il quale le stesse hanno ribadito la richiesta di accedere "alla copia" di un contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo; rilevato che le ricorrenti hanno ribadito (anche con nota pervenuta via fax il 6 settembre 2011 a seguito di invito a regolarizzare il ricorso formulato dall’Autorità) di ritenere proprio diritto accedere a tali informazioni tenuto conto che i condomini (comproprietari dell’appartamento in questione) "devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento di dati, di cui l´amministratore ha la concreta gestione"; rilevato che parte ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), nel disciplinare l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato con riferimento ai dati che lo riguardano (artt. 7 ss.), nonché la presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi possano essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima della loro comunicazione al titolare e al responsabile del trattamento;

RILEVATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice ha caratteri particolari e può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate, con riferimento alle particolari situazioni soggettive tutelate dall’art. 7 del Codice, dall’"interessato" (ovvero dalla persona alla quale si riferiscono i dati - art. 4, comma 1, lett. i) del Codice), nei confronti del titolare del trattamento (cfr. la nozione di "titolare del trattamento" contenuta all’art. 4, comma 1, lett. f) del Codice);

RILEVATO che ove si intenda esercitare il diritto d´accesso (e gli altri diritti previsti dall´art. 7 del Codice) in relazione ai dati riferibili direttamente ad un’intera compagine condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati nell´interesse del condominio, quale, nel caso di specie, il contratto di locazione di un appartamento di proprietà condominiale), tale facoltà compete al rappresentante della compagine condominiale (cfr. Provv. del Garante del 18 maggio 2006, "Amministrazione dei condomìni" in www.garanteprivacy.it, doc web n. 1297626);

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. a) del Codice per carenza di legittimazione attiva;

RILEVATO comunque che la presente declaratoria di inammissibilità lascia impregiudicato il diritto di parte ricorrente, quale partecipante alla compagine condominiale, di prendere conoscenza, in conformità alla disciplina civilistica e in base alle altre norme presenti nell´ordinamento, delle informazioni direttamente riferibili alla gestione condominiale e concernenti tutti i partecipanti complessivamente considerati (cfr., ad es., le regole che, rispetto all´attività gestoria dell´amministratore, presiedono all´esatta esecuzione del suo incarico secondo le attribuzioni contenute nell´art. 1130 c. c., con particolare riguardo all´obbligo di rendiconto);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 29 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1846729
Data
29/09/11

Tipologie

Decisione su ricorso