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Provvedimento del 4 ottobre 2011 [1851178]

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[doc. web n. 1851178]

Provvedimento del 4 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 363 del 4 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 maggio 2011 con il quale XY e KW, rappresentati e difesi dall´avv. Ettore Sabetta, si sono opposti all´ulteriore trattamento, svolto da Cerved Group S.p.A., Crif S.p.A., Experian Information Services S.p.A. e dalla Camera di commercio di Perugia, dei dati personali che li riguardano ove associati al fallimento di "XX s.a.s. di XY e c." di cui il primo era socio accomandatario e la seconda socio accomandante; ciò, tenuto conto sia del tempo trascorso dalla sentenza dichiarativa di fallimento (25 settembre 2001) sia della chiusura del fallimento avvenuta in data 16 aprile 2009 per la intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare; rilevato, inoltre che, a parere dei ricorrenti, in contrasto con la ratio della riforma del diritto fallimentare (che ha disposto l´abrogazione del registro dei falliti, nonché dell´istituto della riabilitazione, eliminando le incapacità personali derivanti dal fallimento), la conservazione del dato relativo alla sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, sia pure come notizia storica, consentendone la utilizzazione da parte di terzi "impedisce di fatto a coloro che sono stati dichiarati falliti di ottenere fidi dalle banche, (…) ecc.  (…) e costituisce una lesione dei diritti della persona in quanto incide sulla possibilità di sviluppare relazioni con il mondo esteriore, ed è foriera di un´ingerenza nella vita privata (…); rilevato che i ricorrenti hanno anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché l´ulteriore nota dell´11 luglio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note dell´8 giugno 2011 e 29 giugno 2011 con le quali Crif S.p.A. ha affermato la legittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che i dati di cui i ricorrenti chiedono la cancellazione, contenuti nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e corrispondenti a quelli riferiti alla sentenza di fallimento della XX s.a.s. di XY e C., "sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso la fonte di provenienza, nello specifico il Registro delle Imprese presso la Camera di commercio di Perugia"; rilevato che la resistente ha, in particolare, sostenuto che la propria attività consiste nel "veicolare" le informazioni conservate presso le banche dati pubbliche "svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato che il trattamento dei dati personali del sig. XY (la sentenza di fallimento viene riferita infatti solo a quest´ultimo e non anche alla signora KW che risultava essere solo socio accomandante) sarebbe pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono state raccolti, posto che il sig. XY rivestiva la carica di socio accomandatario della società fallita ed era pertanto solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali; visto che la società ha chiesto di imputare ai ricorrenti le spese del procedimento;

VISTA la nota inviata il 9 giugno  2011 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite ai ricorrenti che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste dei ricorrenti provvedendo, in linea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi, a sospendere temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito del Dossier persona riferito ai ricorrenti, delle informazioni riferite all´evento di fallimento che ha interessato la citata società; rilevato che, per quanto riguarda il fallimento che ha interessato direttamente il sig. XY, "tale dato non risulta attualmente riportato in documenti o prodotti informativi riferibili all´interessato, né quindi comunicato a terzi";

VISTE la memoria inviata in data 14 giugno 2011 e le note autorizzate inviate in data 4 luglio 2011 con le quali Experian Information Services (rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno) ha sostenuto che i dati in questione, "conformi alle relative risultanze ufficiali", sono registrati in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie; inoltre ha dichiarato che tali dati, ricavati dal Registro delle Imprese, non sono trattati in modo illecito "trattandosi di informazioni (rientranti nella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi ….. il cui trattamento può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 del Codice)"; infine, la cancellazione dei dati richiesta dai ricorrenti–ha dichiarato Experian- non può trovare fondamento nell´intervenuta abolizione del registro dei falliti, stante il vigente regime di pubblicità e libera consultabilità delle informazioni personali a contenuto economico conservate nel registro delle imprese (da cui i dati in questione sono tratti),  "a garanzia del corretto funzionamento del mercato ed a tutela delle operazioni finanziarie"; rilevato che la stessa Experian (che ha chiesto di porre a carico dei ricorrenti le spese del procedimento) ha precisato che le informazioni relative al fallimento della società in questione sono riportate esclusivamente nel report informativo riferito al sig. XY e non anche in quello riferito alla signora KW che risultava essere mera socio accomandante della fallita XX s.a.s.;

VISTO il verbale dell´audizione del 16 giugno 2011 nel corso della quale i ricorrenti hanno ribadito le argomentazioni e le richieste già avanzate con il ricorso; in particolare, i ricorrenti hanno tenuto a precisare che, per effetto dall´abolizione del Registro dei falliti, le società di informazione commerciale, allo scopo di verificare l´esistenza di eventuali fallimenti, ormai richiedono la visura storica delle società presso il Registro delle imprese;

VISTA la nota inviata in data 11 luglio 2011 con la quale la Camera di Commercio di Perugia ha sostenuto di non poter aderire alla richiesta di cancellazione avanzata dai ricorrenti; rilevato, infatti, che per effetto della riforma della legge fallimentare, l´inserimento dei dati di chiusura del fallimento nel Registro delle Imprese (obbligo previsto dall´art. 119 della legge fallimentare richiamato dall´art. 17) comporta che le iscrizioni relative alla vicenda fallimentare vengano riportate solo nella visura storica della società e non anche nella parte anagrafica dei certificati e visure camerali; tale procedimento, che è proprio di tutte le Camere di commercio italiane, è previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23 marzo 2010 secondo il quale "nel certificato storico devono essere riportate tutte le notizie relative alla vita dell´impresa che sono iscritte nel registro imprese (c.d. "informazioni storiche");

VISTA la nota inviata in data 25 luglio 2011 con la quale Cerved Group S.p.A. ha confermato di aver sospeso temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito del Dossier persona riferito ai ricorrenti, delle informazioni riferite all´evento di fallimento che ha interessato la citata società;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di "XX s.a.s. di XY e c." sia nell´ambito del "Dossier persona" dei ricorrenti, sia negli altri prodotti informativi non direttamente relativi alla predetta società e ritenuto  pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RITENUTO che nei confronti della Camera di commercio di Perugia il ricorso deve essere dichiarato infondato in quanto le informazioni in questione sono lecitamente conservate dall´ente pubblico resistente in conformità alla legislazione vigente;

RITENUTA la necessità di disporre -anche in ragione del fatto che il caso in questione riguarda informazioni risalenti nel tempo- quale misura necessaria a tutela dei diritti degli interessati, nelle more della redazione attualmente in corso del codice di deontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Crif S.p.A. e di Experian Information Services S.p.A. e di ordinare alle società resistenti di dare conferma dell´avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti degli interessati, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Cerved Group S.p.A.;

c) dichiara il ricorso infondato nei confronti della Camera di commercio di Perugia;

d) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1851178
Data
04/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso