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Provvedimento del 20 ottobre 2011 [1852003]

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[doc. web n. 1852003]

Provvedimento del 20 ottobre 2011

Registro dei provvedimenti
n. 385 del 20 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 4 agosto 2011, presentato da XY nei confronti di Lottomatica Group S.p.A., con cui il ricorrente, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza previamente avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano; visto che l´interessato si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati per finalità promozionali sollecitandone la cancellazione ed ha chiesto inoltre la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota pervenuta via fax il 12 settembre 2011 con la quale la società resistente, nel rappresentare che in data 21.6.2011 l´interessato "ha attivato on-line il conto gioco n. (…) – contratto n. (…), impostando automaticamente ed in totale libertà tutti i flag relativi al consenso per il trattamento dei dati a "si"", ha affermato di avere già fornito riscontro alle istanze dell´interessato con mail del 18 e del 27 luglio 2011 (delle quali ha allegato copia) con le quali venivano indicate allo stesso "le modalità per modificare autonomamente i predetti flag" ; visto che la resistente ha altresì aggiunto che, al pervenire dell´atto di ricorso, dopo aver controllato lo stato del conto gioco del ricorrente e prendendo atto che lo stesso "non aveva modificato alcuno dei flag risultando questi ancora impostati su "sì" (…), in data 12 settembre 2011 ha provveduto a forzare tutti i flag del suo conto gioco a "no"";

VISTE le note pervenute via fax il 12 settembre e 23 settembre 2011 con le quali il ricorrente, nel prendere atto dei riscontri ricevuti, ha chiesto "l´archiviazione" del ricorso, precisando di aver indirizzato le comunicazioni di posta elettronica della resistente "nella posta indesiderata visto i continui messaggi promozionali";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, avendo la resistente integrato, nel corso del procedimento, i riscontri precedentemente forniti all´interessato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti, anche in ragione della particolarità della vicenda esaminata e della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti sia prima sia dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 20 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1852003
Data
20/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso