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Provvedimento del 26 ottobre del 2011 [1855366]

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[doc. web n. 1855366]

Provvedimento del 26 ottobre del 2011

Registro dei provvedimenti
n. 398 del 26 ottobre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 agosto 2011 nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale Molise Auto S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Veronica Judith Orsini, nel ribadire le istanze già formulate in sede di interpello preventivo e solo parzialmente riscontrate, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che la riguardano riferiti ad un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; ciò, con particolare riferimento ai dati personali contenuti nella "copia del contratto di conto corrente, nonché degli estratti di conto corrente e conto scalare (…)" del "31.03.2009 e 30.06.2009"; visto che la ricorrente ha, altresì, chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 29 agosto 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società ricorrente;

VISTA la nota datata 15 settembre 2011 con la quale la resistente ha sostenuto che: a) la richiesta della ricorrente è riconducibile "alla previsione di cui all´art. 119 del dlgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che riconosce il diritto di ottenere, a proprie spese, copia di atti o documenti bancari, sia che essi contengano dati personali dell´interessato sia di terzi"; b) "parte delle informazioni e di documentazione richiesta (…) è già stata inviata (…)" alla ricorrente con lettera del 23 dicembre 2010, c) "il contratto di conto corrente n. (…), acceso in data 8 luglio 2002 non risulta reperibile"

VISTA la nota inviata via fax il 23 settembre 2011 con la quale la ricorrente, nel precisare che "il rilascio della documentazione bancaria richiesta veniva legittimamente e correttamente inoltrato ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 10 del dlgs. 196/2003 e non già ex art. 119 TUB (…)", ha preso atto del riscontro ottenuto ed ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento;

RILEVATO che l´art. 7 attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali che lo riguardano che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento, che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, e con esclusione dei dati personali di terzi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto conto che la resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste della ricorrente, precisando di aver messo a disposizione dell´interessata le sole informazioni tuttora disponibili;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1855366
Data
26/10/11

Tipologie

Decisione su ricorso