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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Nuova Demolizione Sas di Saviotti Gaetano - 23 marzo 2011 [1856265]

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[doc. web n. 1856265]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Nuova Demolizione Sas di Saviotti Gaetano - 23 marzo 2011

Registro deli provvedimenti
n. 110 del 23 marzo 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 24 luglio 2009 nei confronti di Nuova Demolizione Sas di Saviotti Gaetano (di seguito "Nuova Demolizione"), con sede in Rivoli (TO), Corso Allamano n. 139/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte della segnalazione inviata dal sig. Romeo Mordenti, che lamentava la ricezione di messaggi promozionali indesiderati sulla propria utenza fax, nonostante avesse più volte chiesto la cancellazione dei propri dati, l´Ufficio del Garante ha inviato a Nuova Demolizione, in data 25 luglio 2008, una richiesta di informazioni diretta a conoscere le modalità di raccolta dei dati del segnalante, le modalità con cui era stata fornita l´informativa e raccolto il consenso ai fini dell´invio dei messaggi promozionali;

PRESO ATTO del riscontro fornito da Nuova Demolizione, datato 5 settembre 2008, con cui la società ha dichiarato di aver acquisito i dati del segnalante da un database aziendale, formato, tra l´altro, anche "da elenchi generici", e che l´informativa di cui all´art. 13 del Codice, che di solito è resa verbalmente ai destinatari delle comunicazioni, è sempre riportata in calce ad ogni messaggio promozionale;

VISTO il verbale n. 16640/59278 del 24 luglio 2009 (notificato in data 5 agosto 2009) con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società ha eccepito la tardività della notifica della contestazione, che sarebbe avvenuta oltre il termine di 90 giorni dall´accertamento della violazione, individuato dalla stessa nella data del 18 settembre 2008, ovvero quando l´Ufficio del Garante ha ricevuto la risposta alla richiesta di informazioni. La società, inoltre, ha rilevato che, in calce ai messaggi promozionali, è riportata l´informativa che, sebbene sintetica, deve ritenersi conforme al dettato normativo di cui all´art. 13 del Codice, dal momento che indica l´origine dei dati, la finalità del loro utilizzo e le modalità di cancellazione. Infine, la società ha chiesto la riduzione della sanzione, dal momento che, a seguito della richiesta di cancellazione del segnalante, sono stati inviati solo due fax nell´arco di due mesi, circostanza che determinerebbe una tenuità della condotta;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non sono idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione in argomento. Per quanto concerne la notifica della contestazione oltre il termine di legge, si rileva che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la data dell´accertamento della violazione non coincide con quella in cui il fatto è accertato nella sua materialità, ma con il momento in cui sono acquisiti e valutati dall´organo accertatore tutti gli elementi di fatto e di diritto utili ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata come illecito amministrativo (Cass. Civ. 12830/06 e Cass. Sez. lav. 3115/04). Nel caso di specie, tale momento è stato esattamente individuato, nel verbale di contestazione, nella data della nota interna (23 luglio 2009). Pertanto, la contestazione è stata regolarmente notificata nel termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981. Quanto alla presenza dell´informativa in calce ai messaggi promozionali, si rileva che l´art. 13 del Codice stabilisce che l´informativa deve essere fornita agli interessati "previamente", ovvero prima che abbiano inizio le operazioni relative al trattamento dei dati personali, a nulla rilevando il fatto che tali informazioni siano comunicate contestualmente al messaggio promozionale. Inoltre nel caso di specie il segnalante ha manifestato più volte la volontà di essere cancellato dal database aziendale, cosicché tale circostanza deve essere valutata come aggravante;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando messaggi di natura promozionale a mezzo fax senza rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione e all´opera svolta dall´agente, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a Nuova Demolizione Sas di Saviotti Gaetano, con sede in Rivoli (TO), Corso Allamano n. 139/B, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 23 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1856265
Data
23/03/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca