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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enteprise Service s.r.l. - 7 aprile 2011 [1857003]

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[doc. web n. 1857003]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Enteprise Service s.r.l. - 7 aprile 2011

Registro deli provvedimenti
n. 134 del 7 aprile 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 19 giugno 2009 nei confronti di Enteprise Service s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV), via Torana n. 152, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito della segnalazione dell´avv. Roberto Mignone pervenuta all´Autorità in data 12 febbraio 2009 e inerente l´invio di numerosi fax promozionali indesiderati, due dei quali inviati nelle date del 22 gennaio 2008 e 25 novembre 2008, l´Ufficio del Garante ha richiesto informazioni alla citata società che, con la nota datata 30 aprile 2009, ha fornito riscontro consentendo di accertare, anche in base a quanto statuito nel provvedimento del Garante datato 22 maggio 2009, che la stessa ha inviato fax indesiderati di natura commerciale al segnalante in carenza di un esplicito consenso e senza aver reso la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale n. 14084/63220 del 19 giugno 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione all´omessa informativa agli interessati;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´amministratore della società "(…) comunica di non essere l´autore della violazione indicata nella citata contestazione in quanto l´evento cui fa riferimento la violazione (22.10.2007) è antecedente alla costituzione della società Enterprise Service S.R.L. (…)";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in ordine a quanto contestato poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, la condotta illecita sanzionata con la contestazione in argomento deve essere individuata nell´invio dei fax di natura promozionale avvenuto in data  22 gennaio 2008 e 25 novembre 2008, quindi successivamente alla data di costituzione di Enterprise Service s.r.l. che risale al 21 gennaio 2008, così come si evince dalla medesima visura camerale allegata agli scritti difensivi. La data del 22 ottobre 2007 si riferisce, presumibilmente, a un distinto procedimento sanzionatorio avviato dall´Ufficio nei confronti della società ma in relazione a un diverso segnalante che è stato archiviato e quindi non attiene al caso di specie.  Ad ogni buon conto, relativamente alla trattazione in argomento, anche alla luce di quanto previsto dal citato provvedimento del Garante datato 22 maggio 2009 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1621364), appare opportuno ribadire che l´invio di fax è consentito dall´art. 130 del Codice, solo con il preventivo consenso specifico dell´interessato che, ai sensi dell´art. 23, comma 3 del Codice è valido solo se sono state rese le informazioni di cui all´art. 13 del Codice. Come già specificato Enterprise Service s.r.l. è stata destinataria di uno specifico provvedimento del Garante che, nel ribadire che tali garanzie non vengono meno nel caso in cui i dati dell´interessato siano reperibili dagli elenchi categorici o da albi pubblici, ha vietato alla società il trattamento di dati personali effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali senza che risulti comprovato un consenso preventivo, specifico e informato degli interessati;

RILEVATO, inoltre, che il citato provvedimento del Garante datato 22 maggio 2009 non risulta essere stato impugnato e che pertanto, essendo decorsi i termini, quanto in esso statuito deve considerarsi definitivo;

RILEVATO che la società ha effettuato il trattamento dei dati del segnalante omettendo di rendere tempestivamente l´informativa all´interessato ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione antecedente all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, comunque, di dover determinare l´ammontare delle sanzioni pecuniarie, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione alla gravità della violazione, all´opera svolta dall´agente, alla sua personalità e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari all´importo di seimila euro;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Enterprise Service s.r.l., con sede in Ariano Irpino (AV), via Torana n. 152, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare l´importo di euro 6.000,00 (seimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli