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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Aga s.r.l. - 7 settembre 2011 [1859038]

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[doc. web n. 1859038]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Aga s.r.l. - 7 settembre 2011

Registro deli provvedimenti
n. 323 del 7 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 1° settembre 2009 nei confronti di Aga s.r.l., con sede in Roma, via San Romano n. 57, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

CONSIDERATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 4804/53969 datata 4 marzo 2009) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 2 aprile 2009, dai quali è risultato che AGA s.r.l., attraverso la sezione "registra_utente" presente sul sito web www.tiburcc.it, effettua un trattamento di dati personali dei clienti che effettuano acquisti on line, rendendo loro, ai sensi dell´art. 13 del Codice, un´informativa nella quale vengono indicate finalità ulteriori rispetto a quelle connesse alla mera conclusione ed esecuzione del contratto (quali l´invio di informazioni pubblicitarie, l´attività di marketing e la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela). La procedura di registrazione, in ogni caso necessaria per effettuare gli acquisti on line, non consente agli interessati di esprimere liberamente e in forma specifica il consenso richiesto dall´art. 23 del Codice per tali ulteriori finalità. Ciò ha consentito di accertare la violazione dell´art. 23 del Codice, sanzionato dall´art.162, comma 2-bis che, attese le circostanze di fatto emerse in sede di accertamento, è stata qualificata, ai sensi dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice, di minore gravità, applicando, in misura pari a due quinti, i limiti massimi e minimi delle sanzioni edittali;

VISTO il verbale n. 18884/63374 del 1° settembre 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23,  informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, asserendo che "(…) il consenso tramite registrazione non è legato all´esecuzione del contratto", evidenzia che è possibile "(…) acquistare gli stessi prodotti agli stessi prezzi di quelli previsti per chi ordina registrandosi. Il consenso non può quindi essere considerato obbligatorio o conditio sine qua non per ottenere le prestazioni offerte dal sito Tiburcc e la sua assenza non impedisce la conclusione del contratto". Evidenzia, altresì, che "(…) se il privato non volesse prestare il consenso a tutte le attività indicate nell´informativa, potrebbe comunque per altre vie (…) stipulare contratti con la società". Ne consegue che le finalità indicate nell´informativa agli interessati presente nel sito Internet della società "(…) non possono essere considerate ulteriori rispetto alla conclusione ed esecuzione del contratto, perché la registrazione non è tesa alla conclusione del contratto". Peraltro, "(…) tutti i dati acquisiti dalla Aga s.r.l. non sono mai stati utilizzati per le finalità indicate (…)";

VISTE le note nn. 63374 dell´11 giugno 2010 e 19623 del 2 settembre 2010 con le quali la società, nonostante fosse stata invitata per essere sentita ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, non si è presentata alle date stabilite e non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato, poiché risulta accertato in atti che la società stipula contratti via web secondo le modalità descritte nel verbale di operazioni compiute, di conseguenza risulta parimenti accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, l´effettuazione del trattamento di dati personali degli interessati che forniscono i propri dati inserendoli negli specificati form di raccolta del sito Internet Tiburcc.  Il fatto che l´interessato possa acquistare il medesimo prodotto non avvalendosi della procedura di registrazione sul sito Internet della società ovvero, pur registrandosi nella medesima sezione, senza perfezionare la procedura acquistando alcun bene commercializzato, non esime, ai sensi dell´art. 23 del Codice, dall´obbligo di acquisire, per coloro che invece procedono agli acquisti on line mediante la procedura di registrazione, il consenso libero e specifico per le finalità ulteriori indicate nell´informativa di cui all´art. 13 del Codice (invio di informazioni pubblicitarie, attività di marketing e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela), secondo il costante orientamento dell´Autorità (v. provvedimento datato 24 febbraio 2005 in www.garanteprivacy.it, doc web n. 1103045);

RILEVATO dunque che la società, in qualità di titolare del trattamento, attraverso la sezione "registra_utente" presente sul sito web www.tiburcc.it, acquisisce dati personali degli interessati in carenza di un consenso espresso in forma libera e specifica, ai sensi dell´art 23, comma 3, del Codice, per finalità ulteriori (invio di informazioni pubblicitarie, attività di marketing e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela) rispetto alla conclusione ed esecuzione del contratto;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, l´entità del pregiudizio o del pericolo deve considerarsi modesta, l´intensità dell´elemento psicologico è lieve e la modalità concreta della condotta deve essere valutata in riferimento al fatto che i dati, nonostante siano stati raccolti, non sarebbero mai stati utilizzati;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società, all´esito del procedimento di controllo, risulta avere cambiato l´informativa agli interessati eliminando le citate finalità ulteriori;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, appartenente alla categoria delle micro imprese, risulta per l´anno 2009 avere conseguito un modesto utile di esercizio;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzioni pecuniarie per entrambe le violazioni, nella misura del minimo pari a un importo di euro 20.000,00 euro (ventimila);

RITENUTA la sussistenza degli elementi idonei a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice, ragione per la quale l´importo della sanzione di cui al punto precedente può essere ridotto in misura pari a due quinti, per una somma di euro 8.000,00 (ottomila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Aga s.r.l., con sede in Roma, via San Romano n. 57, nella persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2 bis del Codice;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Si precisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 7 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli