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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Centrale Palace Hotel - 12 maggio 2011 [1859077]

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[doc. web n. 1859077]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Centrale Palace Hotel - 12 maggio 2011

Registro deli provvedimenti
n. 191 del 12 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto della Guardia di finanza, Gruppo di Palermo predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 16 dicembre 2008 nei confronti di Centrale Palace Hotel, con sede operativa a Palermo, corso Vittorio Emanuele n. 327, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la violazione dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a seguito della segnalazione del 14 maggio 2008 da parte del Corpo di Polizia municipale di Palermo, la Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 16553 di questa Autorità del 14 luglio 2008, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 29 ottobre 2008 dai quali è risultato che la parte effettuava un trattamento di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza, composto da n. 18 videocamere posizionate sia all´esterno sia all´interno della struttura senza però rendere l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato da questa Autorità il 29 aprile 2004, in vigore all´epoca dei fatti;

VISTO il verbale del 16 dicembre 2008, con cui è stata contestata alla società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal citato rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO, altresì, che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/81 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO, quindi, che la società effettua un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, senza rendere agli interessati, attraverso gli appositi cartelli, l´informativa nelle forme previste dall´art. 13 del Codice, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante il 29 aprile 2004 vigente all´epoca dei fatti;

VISTO l´art. 161 del Codice, che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a Centrale Hotel Palace s.r.l., con sede legale a Palermo, via Principe di Belmonte n. 103 C, nella persona del rappresentante legale  pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento. Si precisa che, avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 12 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1859077
Data
12/05/11

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca